Sospeso legale che incassa due volte

Pubblicato il 05 luglio 2016

Adeguamento sanzione riservato a organi disciplinari

In materia di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità e alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale è riservato agli organi disciplinari.

Ne consegue che la determinazione della sanzione che venga inflitta al professionista dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo nel caso in cui la motivazione sia assente.

Sanzione Cnf confermata

E’ questo il principio ricordato dalla Corte di cassazione – Sezioni unite civili – nel testo della sentenza n. 13577 del 4 luglio 2016 e con cui sono stati ritenuti inammissibili le doglianze avanzate da un legale avverso la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione per otto mesi, inflittagli dal Consiglio dell’ordine di appartenenza, poi confermata dal Cnf.

L’avvocato era stato incolpato con riferimento alle prestazioni professionali dallo stesso svolte relativamente ad una causa per risarcimento danni da sinistro stradale, nel corso della quale il medesimo aveva incassato doppiamente i compensi per l’attività legale prestata.

Ed infatti, sottacendo ai clienti di aver incassato l’importo riconosciutogli dall’assicurazione per le proprie prestazioni professionali in favore del danneggiato, lo stesso si era fatto rifondere ulteriori somme, per il medesimo titolo, dai clienti, omettendo di emettere, per queste ultime, regolare fattura.

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