Con circolare n. 12 del 12 giugno 2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) fornisce direttive sulle modalità di effettuazione dei controlli doganali sulle sostanze, miscele e sugli articoli rientranti nel campo di applicazione del Regolamento REACH (CE n. 1907/2006).
Il Regolamento REACH istituisce un sistema unico di:
Il REACH si applica a sostanze in quanto tali, miscele e articoli.
Invece, non si applica a:
L’obiettivo principale del Regolamento è tutelare in modo efficace la salute delle persone e l’ambiente, assicurando nel contempo la libera movimentazione delle sostanze all'interno del mercato europeo. Per raggiungere questo scopo, il Regolamento stabilisce norme che riguardano sia la produzione sia la commercializzazione dei prodotti, includendo pertanto anche i soggetti che ne curano l’importazione.
Dal 1° giugno 2008:
Si legge nella circolare n. 12 del 12 giugno 2025 dell’Agenzia delle Dogane che gli Uffici doganali, selezionando pratiche a campione o su profili di rischio, verificano l'uso dei codici:
In caso di dubbi:
Se non arriva risposta entro 4 giorni dalla sospensione, l’ADM svincola la merce.
Le restrizioni limitano o vietano l’uso di determinate sostanze chimiche per tutelare la salute e l’ambiente. Gli Uffici doganali controllano le dichiarazioni doganali per verificare la corretta applicazione dei codici REACH (Y106, Y110, Y113).
In caso di dubbi, viene sospeso lo svincolo della merce, e l’operatore deve richiedere il Nulla Osta Sanitario (NOS) all’USMAF-SASN.
Quest’ultimo ha 4 giorni lavorativi per rispondere. In assenza di risposta, la merce viene svincolata.
Se necessario, possono essere effettuate analisi di laboratorio per accertare la conformità alle restrizioni.
Ai sensi del D.lgs. 133/2009:
L’Ufficio delle dogane, in caso di non ammissione all’importazione, trasmette la notizia di reato alla Procura.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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