Sostegno al reddito e condizionalità, insediato il Comitato per i ricorsi

Pubblicato il 24 aprile 2018

Con comunicato del 17 aprile 2018 l’ANPAL ha reso noto che si è insediato il Comitato per i ricorsi di condizionalità previsto dal Jobs Act.

Si rammenta a tal proposito che in caso di fruizione di NASpI o DIS-COLL si applicano le seguenti sanzioni:

  1. la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
  2. la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
  3. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, per ulteriore mancata presentazione;
  1. la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
  2. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

La norma stabilisce che in caso di violazione dei suddetti obblighi spetti al Centro per l'Impiego adottare le relative sanzioni, inviando comunicazione all'ANPAL ed all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate.

I destinatari dei provvedimenti sanzionatori per la mancata partecipazione alle misure di politica attiva e/o alla mancata accettazione di offerte di lavoro congrue adottati dai Centri per l'impiego possono presentare ricorso, per motivi di legittimità e per motivi di merito, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento, al Comitato per i ricorsi di condizionalità appena insediato.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy