Compensazione sostituti senza sanzioni

Pubblicato il 29 gennaio 2016

L'agenzia delle Entrate sistema la questione dei sostituti d'imposta che hanno commesso errori in merito alle compensazioni relative ad eccessi di versamento di ritenute e rimborsi da assistenza fiscale per le oggettive difficoltà manifestate dagli interessati in ordine al ritardato adeguamento dei software gestionali alla nuova procedura. Valendo il principio di tutela dell’affidamento e della buona fede, sono disapplicate le sanzioni.

La questione

L’articolo 15 del Dlgs 175/2014, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il recupero delle ritenute versate in eccesso rispetto al dovuto, nonché dei rimborsi effettuati nei confronti dei sostituiti, esclusivamente in compensazione tramite F24, non più attraverso operazioni di compensazione “interna” di ritenute.

Entro la prima scadenza del 16 febbraio 2015, riferite alle ritenute di competenza del mese di gennaio 2015, alcuni sostituti d’imposta hanno rappresentato oggettive difficoltà in ordine al tempestivo adeguamento dei software gestionali alla nuova disposizione in relazione alle operazioni di competenza dei periodi gennaio – marzo 2015, per le quali sono state applicate le previgenti modalità.

Ma alcuni sostituti hanno indicato nel modello di pagamento F24 le ritenute a debito al netto delle restituzioni ai dipendenti, con l’intenzione di far emergere successivamente la compensazione effettuata con la presentazione tardiva di una delega di pagamento a saldo zero, oppure direttamente nella dichiarazione modello 770/2016.

Disapplicate le sanzioni

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7 del 28 gennaio 2016, stabilisce che ai sostituti d’imposta che hanno versato le ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015 non adeguandosi alla nuova disciplina, cioè esclusivamente in compensazione con F24, e hanno omesso e/o presentato tardivamente il modello di pagamento a saldo zero, non si applicano sanzioni (“per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi”).

 

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