Con il mese di luglio si avviano le operazioni di assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, i quali, ricevute le risultanze delle dichiarazioni 730 presentate dai lavoratori, devono procedere alle operazioni di conguaglio dei debiti/crediti esposti nel prospetto di liquidazione delle imposte.
La ricezione dei modelli 730-4 è subordinata alla corretta comunicazione dell’indirizzo telematico del sostituto d’imposta intervenuta tramite il quadro CT della Certificazione Unica (in caso di primo invio) o tramite la comunicazione CSO.
Le risultanze sono messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate secondo un cronoprogramma ben definito, in funzione della data di presentazione della dichiarazione.
Ricevuto il c.d. modello 730-4, il sostituto d’imposta è tenuto a effettuare il conguaglio nella prima retribuzione utile o sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione..
Dal 7 luglio 2025 è, altresì, ammessa la comunicazione di diniego qualora il rapporto di lavoro con il contribuente non sia mai esistito o sia cessato prima della data utile per la presentazione del 730. In tali casi, il diniego va trasmesso tempestivamente (entro 5 giorni) e non può essere successivamente rettificato.
Tutte le operazioni da effettuare e il cronoprogramma da rispettare nell'Approfondimento che segue, con un'utile infografica.
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