Sostituti d’imposta, linea soft del Fisco

Pubblicato il 06 marzo 2008

Il quadro che si delinea dalla lettura della circolare 15/E/2008, emanata ieri dal Fisco, è che sui nuovi adempimenti cui sono tenuti i sostituti d’imposta in materia di spettanza delle detrazioni, obblighi di comunicazione del codice fiscale dei familiari a carico e compilazione del modello 770/2008, non sono previste sanzioni quando provvedano al recupero di detrazioni attribuite poi rivelatesi non spettanti.

La circolare 15 mette nero su bianco le risposte ai dubbi sugli adempimenti dei sostituti sollevati in occasione del Forum lavoro organizzato dal “Sole 24 Ore” e dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Soffermandosi, in particolare, proprio sugli obblighi “al fine della corretta gestione delle detrazioni” dell’articolo 12 del Tuir. Il datore deve chiedere al lavoratore di comunicargli, entro un termine che consideri le sue esigenze tecnico-gestionali, le condizioni di spettanza e il codice dei familiari a carico per cui si intende fruire delle detrazioni e può continuare a riconoscere, medio tempore, le detrazioni fiscali. In mancanza della comunicazione entro il termine, il sostituto non potrà riconoscere le detrazioni per carichi di famiglia già dal mese successivo e provvederà al recupero delle detrazioni dello stesso tipo medio tempore attribuite. Il recupero, conferma la circolare, esclude l’irrogazione di sanzioni a carico del sostituto.

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