Sottrazione e cancellazione di file da Pc aziendale: appropriazione indebita

Pubblicato il 20 aprile 2020

Risponde di appropriazione indebita l’ex dipendente che sottragga dal computer aziendale i dati e i file ivi contenuti provvedendo, successivamente, alla restituzione del Pc con hard disk formattato.

La Cassazione, con sentenza n. 11959 del 10 aprile 2020, ha confermato la decisione con cui la Corte d’appello aveva riconosciuto la penale responsabilità di un ex prestatore di lavoro per il reato di cui all'art. 646 del Codice penale.

L’imputato, dopo essersi dimesso dall’originaria datrice di lavoro, una Srl, era stato assunto da una nuova compagine societaria, operante nello stesso settore; prima di presentare le dimissioni, aveva restituito il notebook aziendale con l'hard disk formattato, ossia senza traccia dei dati informatici originariamente presenti.

In questo modo, aveva provocato il malfunzionamento del sistema informatico aziendale e si era impossessato dei dati originariamente esistenti, in parte ritrovati nella sua disponibilità, su computer da lui utilizzati.

I giudici di merito, nello specifico, avevano ritenuto che la condotta del lavoratore di sottrazione dei file e dei dati informatici, attuata mediante duplicazione e successiva cancellazione dei medesimi dal personal computer che gli aveva affidato il datore nel corso del rapporto di lavoro, integrasse il delitto di appropriazione indebita.

Conclusioni, queste, condivise anche dalla Suprema corte, la quale ha sottolineato che i dati informatici e i file oggetto della sottrazione sono beni qualificabili, per struttura fisica, misurabilità delle dimensioni e trasferibilità, come “cose mobili” ai sensi della legge penale.

File informatico qualificabile come cosa mobile 

Il file informatico, infatti, anche in difetto del requisito della “apprensione materialmente percepibile”, rappresenta una cosa mobile che può essere definita quanto alla sua struttura e alla possibilità di misurarne l'estensione e la capacità di contenere dati, “suscettibile di esser trasferito da un luogo ad un altro, anche senza l'intervento di strutture fisiche direttamente apprensibili dall'uomo”.

La Seconda Sezione penale della Corte, in definitiva, ha enunciato il seguente principio di diritto: “i dati informatici o files sono qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer formattato".

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