Nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il profitto confiscabile, anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia per l’Erario, poiché il bene giuridico tutelato non è il credito tributario, ma la garanzia patrimoniale del debitore.
Trattandosi di un reato di pericolo concreto, rileva l’idoneità ex ante degli atti fraudolenti a pregiudicare la riscossione, ferma restando l’esigenza di evitare automatismi che conducano a esiti sproporzionati.
La fattispecie che sanziona la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, disciplinata dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 74/2000, è diretta a tutelare la garanzia patrimoniale dell’Erario, reprimendo gli atti simulati o fraudolenti idonei a rendere inefficace, anche solo in parte, la procedura di riscossione coattiva.
In tale ambito, la confisca assume un ruolo centrale quale strumento funzionale a presidiare l’effettività della pretesa fiscale.
La sentenza della Corte di cassazione n. 279, depositata dalla Terza sezione penale il 7 gennaio 2026, assume rilievo operativo poiché, confermando la responsabilità penale, fornisce criteri interpretativi puntuali per la determinazione del profitto confiscabile, incidendo sulla prassi applicativa dell’articolo 11 del Dlgs 74/2000.
Articolo 11 del Dlgs 74/2000: struttura e finalità della norma
L’articolo 11 del decreto legislativo n. 74/2000, incrimina la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, punendo chi compie atti simulati o fraudolenti idonei a rendere inefficace, anche solo in parte, la procedura di riscossione coattiva.
La norma - come anticipato - è posta a tutela della garanzia patrimoniale dell’Erario, configurando un reato di pericolo concreto, per il quale rileva l’idoneità della condotta a pregiudicare l’azione esecutiva, valutata ex ante.
La fattispecie si distingue dai reati dichiarativi e di omesso versamento, in quanto non incide direttamente sull’obbligazione tributaria, ma sulla conservazione delle garanzie.
In tale contesto si inserisce la disciplina della confisca, prevista anche nella forma per equivalente, quale strumento del sistema penale-tributario.
Il procedimento trae origine dalla condotta del legale rappresentante di una società, imputato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ai sensi dell’articolo 11 citato.
All’imputato era stata contestata la cessione di un ramo d’azienda a una nuova società, operazione che aveva comportato il trasferimento delle strutture produttive, dei dipendenti e delle risorse operative.
I debiti tributari già iscritti a ruolo erano rimasti, tuttavia, in capo alla società cedente, che, a seguito dell’operazione, era risultata priva di effettiva capacità operativa e patrimoniale.
Secondo l’imputazione, tale assetto aveva determinato un pregiudizio per la riscossione coattiva del credito erariale, riducendo in modo significativo la garanzia patrimoniale aggredibile dall’Amministrazione finanziaria.
Con sentenza di primo grado, il Tribunale ha ritenuto integrata la fattispecie incriminatrice, condannando l’imputato e disponendo la confisca del profitto del reato, anche per equivalente.
La Corte di appello ha successivamente confermato la responsabilità penale e le statuizioni accessorie, ritenendo l’operazione di cessione idonea, per le sue concrete modalità, a rendere inefficace l’eventuale procedura di riscossione coattiva.
Nel ricorso per cassazione la difesa dell'imputato ha articolato sei motivi, contestando, in primo luogo, la natura fraudolenta dell’operazione di cessione del ramo d’azienda e deducendo l’assenza di elementi simulatori o ingannatori.
È stata inoltre eccepita l’insussistenza del dolo specifico, ritenendo che l’operazione fosse finalizzata alla continuità aziendale.
Ulteriori censure hanno riguardato la rilevanza delle ritenute d’acconto, il conseguente superamento della soglia di punibilità, nonché i criteri di determinazione del profitto confiscabile. Da ultimo, è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale in relazione alla confisca per equivalente.
La Corte di cassazione ha rigettato i motivi di ricorso inerenti all’affermazione di responsabilità, confermando la sussistenza del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato, la Corte ha ribadito che l’atto fraudolento richiede un quid pluris rispetto alla mera riduzione della garanzia patrimoniale, consistente in elementi di artificio o inganno, non potendosi identificare la fraudolenza con la sola idoneità lesiva dell’atto (Cass., Sez. Unite, n. 12213 del 16 marzo 2018).
Ai fini della consumazione del reato è tuttavia sufficiente l’idoneità ex ante della condotta a rendere inefficace, anche solo in parte, la procedura di riscossione coattiva, trattandosi di reato di pericolo concreto (Cass., Sez. III, n. 13233 del 24 febbraio 2016).
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha confermato che il reato di cui all’articolo 11 del Dlgs 74/2000 è caratterizzato dal dolo specifico di sottrarsi al pagamento delle imposte, degli interessi o delle sanzioni amministrative.
Tale finalità non deve essere esclusiva e può coesistere con finalità ulteriori, quali la continuità dell’attività d’impresa, non idonee di per sé a escludere la responsabilità penale (Cass., Sez. III, n. 10763 del 12 febbraio 2021).
È stata inoltre ribadita l’irrilevanza, ai fini della sussistenza del reato, del successivo pagamento del debito tributario, che può incidere esclusivamente sul trattamento sanzionatorio
Con riferimento alla qualifica soggettiva dell’autore, la Corte ha affermato che le ritenute d’acconto costituiscono una modalità di riscossione delle imposte e rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 11.
Ne consegue l’inclusione del sostituto d’imposta tra i possibili soggetti attivi del reato, con rilevanza delle ritenute anche ai fini del superamento della soglia di punibilità, in linea con il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III, n. 834 del 12 novembre 2024).
Nel delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente individuato il profitto confiscabile nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in quanto l’oggetto giuridico della fattispecie non è il credito tributario, ma la garanzia patrimoniale generica che assiste l’azione di riscossione, ai sensi dell’articolo 2740 del codice civile (Cass., Sez. III, n. 4097 del 19 gennaio 2016).
La Corte ha tuttavia evidenziato come un automatismo che commisuri la confisca all’intero valore dei beni oggetto dell’atto fraudolento possa condurre a esiti manifestamente sproporzionati rispetto all’ammontare del debito erariale, con possibili ricadute sui principi di offensività e proporzionalità della misura ablativa, specie in presenza di un significativo scarto tra valore dei beni e pretesa fiscale (Cass., Sez. III, n. 28725 del 14 giugno 2024; Cass., Sez. III, n. 26095 del 21 maggio 2025).
Alla luce di tali criticità, la Corte ha affermato la necessità di determinare il profitto confiscabile sulla base di criteri desumibili dalla disciplina della riscossione coattiva, evitando automatismi fondati sul valore integrale dei beni oggetto dell’atto fraudolento.
La misura ablativa deve essere rapportata all’effettiva consistenza della pretesa erariale, tenendo conto della funzione di garanzia dei beni rispetto all’azione esecutiva.
Muovendo da tali premesse, la Corte ha disposto l’annullamento della sentenza limitamente alla confisca, demandando al giudice del rinvio una nuova determinazione dei beni da assoggettare a misura ablativa, da effettuarsi mediante una valutazione concreta e motivata, parametrata all’entità complessiva del debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni, e coerente con i criteri desumibili dalla disciplina della riscossione coattiva.
La sentenza n. 279/2026 si colloca in continuità con l’orientamento giurisprudenziale sul reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, confermandone struttura e presupposti applicativi.
Al contempo, la decisione rafforza il principio di proporzionalità della confisca, imponendo una verifica concreta del rapporto tra beni aggredibili e pretesa erariale.
| Sintesi del caso | Il legale rappresentante di una società è stato condannato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex articolo 11 del Dlgs 74/2000, per aver ceduto un ramo d’azienda trasferendo asset produttivi e dipendenti, lasciando i debiti tributari in capo alla società cedente e pregiudicando la riscossione coattiva. |
| Questione dibattuta | La controversia ha riguardato la corretta individuazione del profitto confiscabile e la legittimità di una confisca determinata automaticamente in base al valore dei beni trasferiti, con il rischio di una sproporzione rispetto al debito tributario complessivo. |
| Soluzione della Corte di cassazione | La Cassazione ha confermato la responsabilità penale ma ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca, escludendo automatismi e imponendo una determinazione proporzionata del profitto, fondata su criteri desunti dalla disciplina della riscossione coattiva e sull’idoneità dei beni a fungere da garanzia per l’Erario. |
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