Sottrazione fraudolenta. Per il professionista, ideatore o meno, è condanna

Pubblicato il 17 novembre 2018

Anche se non è stato l'ideatore dell'operazione, il commercialista è condannato per concorso al reato di sottrazione fraudolenta messo in atto con la fusione tra due società.

Il professionista, infatti, ha partecipato alla simulazione del trasferimento all'estero delle plusvalenze e dei beni di una società italiana, che rimanevano invece disponibili alla stessa, ai fini della fruizione del regime di particolare favore dello scudo fiscale.

Per la Cassazione, sentenza 51837/18, è dolo specifico, perché l’imputato fa parte del progetto sin dalla costituzione della società derivata dalla fusione, cioè sin dall’inizio.

A sostegno le prove, tratte dalla perquisizione nello studio del professionista, che fu lui a presentare all’imprenditore il fiduciario di mestiere nel principato di Monaco, che ha consentito di realizzare una fusione tra società. Lui a fare da intermediario nei rapporti fra cliente e prestanome. Lui, in ultimo, ad essere coinvolto nelle varie fasi dell'operazione, anche come trustee e interessandosi della procedura di scudo fiscale.

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