Sovrapprezzo, esame Ias

Pubblicato il 12 luglio 2006

Appare sempre più necessario chiarire il trattamento delle riserve per le operazioni su azioni e fare un confronto con i principi Ias/Ifrs. La necessità sorge dall’esigenza di ridefinire gli aspetti civilistici e fiscali della riserva sovrapprezzo azioni prevista dal Codice civile e dall’articolo 47, comma 5 del Tuir. Dato che tali riserve sono spesso oggetto di movimentazione nei riguardi del socio oppure vengono valorizzate in occasione di operazioni straordinarie, sarebbe opportuno un appropriato intervento da parte dell’agenzia delle Entrate al fine di chiarirne il corretto trattamento fiscale anche per le ricadute che esse generalmente provocano sul piano civilistico. Le fattispecie che generano solitamente più interrogativi sono quelle legate all’acquisto di azioni proprie, col conseguente rapporto tra impresa e socio, e alle stock option. Nel primo caso, l’acquisto di strumenti rappresentativi del capitale proprio obbliga alla deduzione. Nel secondo, il valore delle stock option – secondo l’Ifrs – va imputato tra le spese per il personale in contropartita al patrimonio netto. Si genera, quindi, una movimentazione “non consueta” della riserva sovrapprezzo soprattutto dal punto di vista fiscale: è una componente di conto economico che confluisce direttamente a patrimonio, da trattarsi, nella sostanza, come un accantonamento. In tal senso, dovrebbe risultare appropriato considerare il costo indeducibile, con il conseguente regime di tassazione per la riserva, non rientrando nelle previsioni dell’articolo 49 del Tuir.

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