Spazio all’istanza di oblazione presentata dall’avvocato senza procura speciale

Pubblicato il 16 dicembre 2009

Le sezioni unite penali della Corte di cassazione, con la sentenza n. 47923 del 15 dicembre 2009, hanno modificato il loro orientamento in materia di presentazione dell’istanza di oblazione, non considerandolo più atto personalissimo dell’imputato, ma ammettendo che anche il difensore senza procura speciale abbia diritto a presentare domanda di oblazione nell’interesse del cliente.

Precisano le sezioni unite penali che è l’atto in senso stretto del pagamento dell’oblazione a dover essere considerato di sola pertinenza dell’imputato, in quanto “non è dato rinvenire indicazioni normative, né espresse né ricavabili in via interpretativa, che ostino alla proposizione della domanda di oblazione da parte del difensore, pur in mancanza di un conferimento di procura ad actum, in base alla generale abilitazione conferita dall’art. 99 comma 1 c.p.p., trattandosi di atto di mero impulso processuale”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy