Specificità dei motivi di appello La parola alle Sezioni Unite

Pubblicato il 06 aprile 2017

Questione di massima importanza rimessa alle SU

Qual è l’ambito della nozione della specificità dei motivi di appello, ora prevista a pena di inammissibilità dal novellato articolo 342 del Codice di procedura civile e dall’omologo articolo 434 del medesimo codice per il rito lavoro?

Detta nozione, impone all’appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non persino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o piuttosto solamente una compiuta contestazione di bene identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice?

Sono questi gli interrogativi ricompresi in una questione, ritenuta di massima importanza, che la Terza sezione civile di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 8845 del 5 aprile 2017, ha rimesso alle Sezioni unite civili, alla luce della non costante interpretazione della norma processuale civile in oggetto, da parte della Corte di legittimità.

Non costante interpretazione della norma

La Corte rimettente ha, difatti, ricordato, da un lato, la lettura che esclude deduzioni che assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, imponendo all’appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, “sì da esplicitare l’idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cassazione n. 2143/2015).

Dall’altro, l’interpretazione per cui il grado di specificità richiesto all’appellante sarebbe maggiormente accentuato, imponendo un ben preciso ed articolato onere processuale, “compendiabile nella necessità che l’atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice“ (Cassazione n. 17712/2016).

E ancora, la lettura di cui alla sentenza di Cassazione n. 18392/2016, secondo la quale la specificità esigerebbe che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.

La Terza sezione, in definitiva, ha rimesso gli atti della causa specificamente esaminata al Primo presidente della Corte di cassazione, affinché valuti l’opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite sulla questione citata, ritenuta di particolare e massima importanza.

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