Spese compensate in caso di soccombenza reciproca e di novità o mutamenti giurisprudenziali

Pubblicato il 03 settembre 2014 Le nuove disposizioni del Decreto legge in materia civile, licenziato dal Governo il 29 agosto 2014, intervengono, tra le altre novità, anche a modificare il regime della compensazione delle spese nel giudizio civile.

In particolare, l'articolo 13 del provvedimento interviene sostituendo il secondo comma dell'articolo 92 del Codice di procedura civile con la seguente disposizione: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

La compensazione delle spese, ossia, potrà essere disposta dal giudice solo in ipotesi residuali espressamente contemplate, divenendo un'eccezione rispetto al principio generale del “chi perde paga”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NASpI e DIS-COLL: autodichiarazione redditi entro il 31 marzo

27/03/2026

Bonus investimenti pubblicitari 2026, stop al 1° aprile

27/03/2026

CCNL Turismo Anpit - Accordo del 10/3/2026

27/03/2026

Ccnl Turismo Anpit. Rinnovo

27/03/2026

Agenti e rappresentanti, contributi silenti Enasarco: il Governo apre al confronto

27/03/2026

Antiriciclaggio, dal CNDCEC nuovi modelli operativi 2026

27/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy