Spese compensate in caso di soccombenza reciproca e di novità o mutamenti giurisprudenziali

Pubblicato il 03 settembre 2014 Le nuove disposizioni del Decreto legge in materia civile, licenziato dal Governo il 29 agosto 2014, intervengono, tra le altre novità, anche a modificare il regime della compensazione delle spese nel giudizio civile.

In particolare, l'articolo 13 del provvedimento interviene sostituendo il secondo comma dell'articolo 92 del Codice di procedura civile con la seguente disposizione: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

La compensazione delle spese, ossia, potrà essere disposta dal giudice solo in ipotesi residuali espressamente contemplate, divenendo un'eccezione rispetto al principio generale del “chi perde paga”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Coniuge superstite e IMU: quando si è soggetti passivi d’imposta

05/05/2025

Sicurezza sul lavoro: in arrivo nuovi fondi e nuove misure

05/05/2025

Fondoprofessioni, finanziati piani formativi pluriaziendali

05/05/2025

Festival del lavoro 2025: sicurezza, etica e innovazione al centro della sedicesima edizione

02/05/2025

Dimissioni per fatti concludenti: cambia la comunicazione del datore di lavoro

02/05/2025

Monetizzazione delle ferie: divieto e deroghe ammissibili

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy