Spese di giustizia no reddito zero

Pubblicato il 17 febbraio 2009

Per le Sezioni unite penali della Cassazione - sentenza n. 6591 del 16 febbraio 2009 – è punibile penalmente la condotta di chi, per essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, dichiari falsamente un reddito pari a zero anche quando il suo reddito è inferiore alla soglia richiesta. Nella sentenza si legge che “Il reato di pericolo si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implichino un provvedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione al beneficio”. Tale incriminazione, inoltre, risulta correlata anche al generale principio antielusivo per cui "la punibilità del reato di pura condotta si rapporta, oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del singolo verso le istituzioni”. I giudici di legittimità, in particolare, hanno confermato una condanna a otto mesi di reclusione e 200 euro di multa impartita nei confronti di una ragazza che aveva dichiarato reddito zero, per essere ammessa al gratuito patrocinio, e invece era proprietaria di un immobile e di un'auto.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pensione lavoratori precoci: c'è tempo fino al 31 marzo

19/03/2026

Compliance contributiva: arrivano gli ISAC

19/03/2026

Dirigenti Agenzie marittime. Rinnovo

19/03/2026

CCNL Olio e margarina Alimentari industria - Accordo del 26/2/2026

19/03/2026

Industria olearia e margariniera. Rol

19/03/2026

Aree di crisi industriale complessa: istruzioni per la mobilità in deroga 2026

19/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy