Spese di lite competenza dell'ordinario, non del tributario

Pubblicato il 23 luglio 2012 In un contenzioso che ha interessato l’Ici, è emerso che sul recupero delle spese di lite derivanti da una sentenza di Commissione tributaria fosse titolato a decidere il giudice ordinario, poiché quelle spese non sono comprese nell'elenco delle controversie fiscali sulle quali la Commissione tributaria può emettere una pronuncia.

In estrema sintesi, è quanto stabilito dalla sentenza n. 29/6/12, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Novara, che ha puntualizzato come solo le controversie sui tributi di ogni genere e specie comunque denominati - ex articolo 2, comma 1, primo periodo, del Dlgs n. 546 del 1992 - appartengano alla giurisdizione tributaria. Non vi rientrano le spese di giustizia, anche se decise in un precedente e diverso giudizio tributario. Conseguentemente non si possono impugnare il ruolo e la cartella, in quanto non contengono alcuno dei tributi indicati dal citato articolo 2.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Femminicidio punito con l'ergastolo: Legge in vigore

17/12/2025

Gomma plastica. Rinnovo 2026-2028

17/12/2025

Parità di genere: domande entro il 30 aprile per l’esonero contributivo

17/12/2025

Nuovo regime di franchigia Iva 2025, istruzioni operative per i controlli

17/12/2025

Legge di Bilancio 2026: iperammortamento triennale e revisione incentivi

17/12/2025

Faq su concordato biennale: rideterminazione dell'imposta sostitutiva

17/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy