Spese di pubblicità con vincoli stretti

Pubblicato il 21 maggio 2007

La Cassazione – sentenza 9567 del 23 aprile 2007 – giudica spese di pubblicità quelle sostenute per reclamizzare un prodotto o un marchio, spese di rappresentanza quelle altrimenti finalizzate alla generica diffusione dell’immagine aziendale, entrambe originariamente disciplinate dall’articolo 74 del Tuir, che oggi è il 108 del nuovo Testo unico. Essa norma prevede che le spese di pubblicità e propaganda siano deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Diversamente, le spese di rappresentanza sono dedotte dal reddito in misura pari a un terzo del loro ammontare, per quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei successivi quattro.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI: sì al part-time agevolato. Costi e benefici

06/02/2026

Trasparenza retributiva e parità salariale: cosa prevede il decreto approvato in CDM

06/02/2026

Inps, trascinamento delle giornate in agricoltura: adempimenti e scadenze

06/02/2026

TFR e Fondo di Tesoreria: obblighi contributivi e soglie occupazionali. Le istruzioni

06/02/2026

Sicurezza, ok del Governo: stretta su manifestazioni, armi e violenza giovanile

06/02/2026

CCNL Occhiali industria - Ipotesi di accordo del 30/1/2026

06/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy