Spese di pubblicità con vincoli stretti

Pubblicato il 21 maggio 2007

La Cassazione – sentenza 9567 del 23 aprile 2007 – giudica spese di pubblicità quelle sostenute per reclamizzare un prodotto o un marchio, spese di rappresentanza quelle altrimenti finalizzate alla generica diffusione dell’immagine aziendale, entrambe originariamente disciplinate dall’articolo 74 del Tuir, che oggi è il 108 del nuovo Testo unico. Essa norma prevede che le spese di pubblicità e propaganda siano deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Diversamente, le spese di rappresentanza sono dedotte dal reddito in misura pari a un terzo del loro ammontare, per quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei successivi quattro.

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