Spese di pubblicità con vincoli stretti

Pubblicato il 21 maggio 2007

La Cassazione – sentenza 9567 del 23 aprile 2007 – giudica spese di pubblicità quelle sostenute per reclamizzare un prodotto o un marchio, spese di rappresentanza quelle altrimenti finalizzate alla generica diffusione dell’immagine aziendale, entrambe originariamente disciplinate dall’articolo 74 del Tuir, che oggi è il 108 del nuovo Testo unico. Essa norma prevede che le spese di pubblicità e propaganda siano deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Diversamente, le spese di rappresentanza sono dedotte dal reddito in misura pari a un terzo del loro ammontare, per quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei successivi quattro.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy