Spese processuali anche alla parte civile che depositi solo memorie conclusive

Pubblicato il 23 agosto 2017

La parte civile che, nel giudizio di legittimità, non sia intervenuta alla discussione in pubblica udienza ha comunque diritto ad ottenere la liquidazione delle spese processuali qualora depositi memorie conclusive e la relativa nota spese.

Ciò sulla base di quanto previsto dall’articolo 541 del Codice di procedura penale che prevede un obbligo generale di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni.

Detto obbligo risulta, infatti, svincolato da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza.

Così la Corte di cassazione, Sesta sezione penale, con la sentenza n. 39337 del 22 agosto 2017.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Whistleblowing: in GU le Linee Guida sui canali interni di segnalazione

30/12/2025

IA nel mondo del lavoro: le linee guida ministeriali

30/12/2025

Legge di Bilancio 2026: cosa cambia su pensioni e previdenza complementare

30/12/2025

Inail, copertura assicurativa confermata per i magistrati onorari

30/12/2025

Crediti d’imposta da DTA: chiarimenti sulla cessione a terzi

30/12/2025

Nuove ritenute e incentivi limitati alle imprese nella Legge di bilancio 2026

30/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy