Spese processuali anche alla parte civile che depositi solo memorie conclusive

Pubblicato il 23 agosto 2017

La parte civile che, nel giudizio di legittimità, non sia intervenuta alla discussione in pubblica udienza ha comunque diritto ad ottenere la liquidazione delle spese processuali qualora depositi memorie conclusive e la relativa nota spese.

Ciò sulla base di quanto previsto dall’articolo 541 del Codice di procedura penale che prevede un obbligo generale di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni.

Detto obbligo risulta, infatti, svincolato da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza.

Così la Corte di cassazione, Sesta sezione penale, con la sentenza n. 39337 del 22 agosto 2017.

 

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