Spese processuali anche alla parte civile che depositi solo memorie conclusive

Pubblicato il 23 agosto 2017

La parte civile che, nel giudizio di legittimità, non sia intervenuta alla discussione in pubblica udienza ha comunque diritto ad ottenere la liquidazione delle spese processuali qualora depositi memorie conclusive e la relativa nota spese.

Ciò sulla base di quanto previsto dall’articolo 541 del Codice di procedura penale che prevede un obbligo generale di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni.

Detto obbligo risulta, infatti, svincolato da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza.

Così la Corte di cassazione, Sesta sezione penale, con la sentenza n. 39337 del 22 agosto 2017.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Autotrasportatori, chiarimenti sui tempi di carico e scarico merci

07/11/2025

In UniEmens l’esonero contributivo per nuove imprese da aggregazione

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

TUF: via libera preliminare al recepimento normativa UE

07/11/2025

CCNL Laterizi industria - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy