Spese rifuse solo per avvocati e periti scelti dall'assicuratore? Clausola nulla

Pubblicato il 06 luglio 2022

E' nulla la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile la quale preveda che l’assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall’assicuratore.

Lo ha riconosciuto la Corte di cassazione con sentenza n. 21220 del 5 luglio 2022 accogliendo il ricorso di un Comune contro la statuizione con cui, nell'ambito di un giudizio per risarcimento, la Corte d'appello aveva ritenuto che l'assicurato non potesse pretendere la rifusione delle spese di resistenza, in virtù della clausola contenuta nel contratto assicurativo che escludeva il rimborso delle spese sostenute per avvocati o periti non scelti dall'assicurazione.

Gli Ermellini, dopo aver richiamato il disposto degli articoli 1917, terzo comma e 1932, primo comma, del Codice civile, hanno evidenziato che una clausola contrattuale siffatta, la quale subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato al placet dell'assicuratore costituisce una deroga in peius ed è, pertanto, affetta da nulltà.

La legge, infatti, non pone condizioni al diritto dell'assicurato di ottenere il rimborso delle predette spese. Esse sono affrontate nell'interesse comune di assicurato e assicuratore e costituiscono, perciò, spese di salvataggio ex art. 1914 c.c., soggette alla regola che ne subordina la rimborsabilità al fatto che non siano state sostenute avventatamente.

Da qui l'enunciazione del seguente principio di diritto: "La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l’assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall’assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all’articolo 1917, terzo comma, c.c., e di conseguenza è nulla ai sensi dell’articolo 1932 c.c.".

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