Spese straordinarie rimborsabili senza accordo

Pubblicato il 13 giugno 2016

Il principio di bi – genitorialità non può comportare la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori, così escludendo quelle spese che si dimostrino non voluttuarie ma corrispondenti all'interesse del figlio avente diritto al mantenimento (quali, nella specie, quelle conseguenti alla scelta dell’università).  Ciò a meno che dette somme risultino incompatibili con le condizioni economiche dei genitori; circostanza che nella specie non è tuttavia oggetto di contestazione.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, respingendo il ricorso di un padre avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il rimborso delle spese, sostenute della madre affidataria della figlia, relative agli studi universitari della stessa. In particolare l’uomo si era rifiutato di corrispondere dette somme, in quanto aveva espresso, anche per iscritto, il proprio dissenso all'iscrizione della stessa figlia ad un determinato ateneo piuttosto che ad un altro.

Spese di interesse per figlio Niente obbligo di concertazione

Secondo la Corte infatti – con sentenza n. 12013 del 10 giugno 2016 -  non è configurabile un obbligo di informazione e concertazione da parte genitore affidatario con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisioni di maggior interesse per il figlio e sussistendo pertanto, a carico del non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto, come nella specie, validi motivi di dissenso.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Memorandum: scadenze lavoro dal 16 al 31 maggio 2025 (con Podcast)

14/05/2025

Sopravvenienze attive da sentenza: rileva il deposito, non il giudicato

14/05/2025

Decreto Pubblica amministrazione: le misure Giustizia in Gazzetta

14/05/2025

Memorandum: scadenze fisco dal 16 al 31 maggio 2025 (con Podcast)

14/05/2025

Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025: istruzioni Inps

14/05/2025

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

14/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy