Spetta al fallito la nomina del “risanatore”

Pubblicato il 18 luglio 2008
Il Tribunale di Milano, con decreto del 16 luglio scorso, ha chiarito come la nomina del professionista deputato ad attestare la ragionevolezza del piano di risanamento, così come previsto dalla nuova normativa fallimentare, sia di competenza dell'imprenditore e non del presidente del tribunale, il quale, tuttavia, interviene nella nomina solo in caso di fusione societaria. Secondo il tribunale, infatti, appare  sproporzionato ritenere che la scelta del professionista attestatore debba essere fatta dal presidente del tribunale in quanto con la previsione del piano di risanamento, piano elaborato dall'imprenditore autonomamente e non in contraddittorio con i creditori che non è soggetto a pubblicazione, il legislatore ha voluto definire una posizione di garanzia per il debitore. Senza considerare che tale piano tutela anche i creditori in quanto impedisce, in sede penale, l'imputazione di concorso nel reato di bancarotta e, in sede civile, la revoca dei pagamenti e delle garanzie ricevute dal debitore.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Forze di polizia e riscatto contributivo: dall'Inps una guida alle nuove regole

23/03/2026

INPS: CIS per la consultazione delle integrazioni salariali

23/03/2026

Riforma della disabilità: riaperte le domande fino al 31 marzo

23/03/2026

Reddito di cittadinanza, indebita percezione: sì al carcere da 2 a 6 anni

23/03/2026

Regime impatriati: ok a smart working con datore estero e bonus figli al 40%

23/03/2026

Ambasciate e consolati: nuove regole per la gestione del lavoro nel triennio 2026–2028

23/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy