Split payment, novità su detrazione Iva ed elenchi 2018

Pubblicato il 19 gennaio 2018

Nella circolare n. 1/E/2018, l’Agenzia delle Entrate specifica, tra l’altro, anche le novità sul diritto alla detrazione Iva relativo alle operazioni ad esigibilità differita, per esempio nell’ambito dello split payment, alla luce delle modifiche apportate alla disciplina dalla Manovra correttiva 2017 (Dl n. 50/2017).

Detrazione Iva ed esigibilità anticipata

Il documento di prassi si rivolge, quindi, anche alle pubbliche amministrazioni e agli enti soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti (cosiddetto "split payment") che decidono di optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata, tenendo a mente che il DL 50/2017 prevede che “le pubbliche amministrazioni e società possono comunque optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima”.

Secondo tale provvedimento, questa scelta può essere effettuata in relazione a ciascuna fattura, rilevando, a tal fine, il comportamento concludente del contribuente.

Una volta esercitata la scelta, il diritto alla detrazione potrà essere eseguito dalla Pa che sia in possesso della fattura di acquisto, nel momento in cui l’imposta diventa esigibile, ossia:

Specifica al riguardo la circolare n. 1/E/2018 che se, tuttavia, nelle more della registrazione dell’acquisto è effettuato il pagamento del corrispettivo, l’esigibilità non potrà più essere riferita alla registrazione, e l’imposta sarà comunque dovuta con riferimento al momento del pagamento della fattura.

Elenchi split payment più ampi dal 2018

Sempre in materia di split payment, da segnalare il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018 contenente «Modifiche alla disciplina attuativa sulla scissione dei pagamenti», pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 14 del 18 gennaio 2018.

Il decreto ministeriale apporta modifiche alle precedenti disposizioni attuative della disciplina dello split payment, contenute nel Dm 23 gennaio 2015 e in sue successive modifiche e integrazioni, al fine di tener conto dell'ampliamento dei soggetti ai quali si applica il particolare meccanismo ai sensi del DL n. 50/2017 e del Dl n. 148/2017.

Il provvedimento sancisce che:

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