Stabilità 2014, le competenze indebite restituite si deducono anche in anni successivi

Pubblicato il 07 gennaio 2014

Tra le novità portate dal comma 174 dell'articolo unico della legge di Stabilità 2014 - legge 147/2013, pubblicata nel Suppl. Ordinario n. 87 della “Gazzetta Ufficiale” n. 302 del 27 dicembre 2013 - la possibilità di portare in deduzione negli anni successivi le somme restituite al soggetto erogatore e non dedotte nell'anno in cui è avvenuta la restituzione, decorre già dal 2013.

La deroga al principio generale (lettera d-bis, comma 1 dell'articolo 10 del Tuir) che vede gli oneri deducibili imputati per cassa, ossia nell'anno in cui sono stati effettivamente sostenuti, prevede anche l’alternativa della richiesta di rimborso delle imposte pagate su quanto restituito, con modalità e termini che dovranno essere individuati con decreto ministeriale.

Sull’argomento della restituzione da parte del Fisco delle somme indebitamente incassate, oggetto di molte sentenze giurisprudenziali, l’analisi di Assonime nell’approfondimento 9/2013 che mette in evidenza i notevoli problemi al sostituto di imposta in caso di restituzione al netto delle ritenute.

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