Staff leasing con limiti rigidi

Pubblicato il 10 giugno 2007

Il Tribunale di Milano – sentenza 10 aprile 2007 – si pronuncia sulla validità di un contratto di somministrazione a termine: esso costituisce una deroga ai principi affermati dal nostro ordinamento, poiché, sebbene durante la durata della somministrazione i lavoratori svolgano l’attività sotto la direzione e nell’interesse dell’utilizzatore, il formale datore viene considerato somministratore.

Il rapporto di lavoro soggiace ai medesimi principi in tema di contratti a termine che impongono al datore, a monte, di specificare e, a valle, di dimostrare le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive a fronte delle quali s’è determinato ad assumere a termine.

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