Stagionali del turismo: aggiornato il meccanismo di calcolo della NASpI

Pubblicato il 02 agosto 2017

Il comma 4–bis del Testo Unico degli ammortizzatori sociali prevede che «con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi».

Con messaggio n. 3171 del 31 luglio 2017, l’INPS ha reso noto che il Ministero del Lavoro ha comunicato che la ratio delle disposizioni relative ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali contenute nei commi 4 e 4 bis dell’art. 43, D.Lgs. n. 148/2015, operi nel senso di non valorizzare, ai fini del meccanismo di scomputo della contribuzione che ha già dato luogo a prestazioni di disoccupazione, la contribuzione che ha generato l’incremento della NASpI 2015.

Conseguentemente, l’Istituto è dovuto intervenire sulle procedure per permettere che il calcolo della NASpI 2016 scomputi, per i soggetti interessati, oltre alla contribuzione che ha già dato luogo a prestazioni di mini ASpI, la sola contribuzione che avrebbe dato luogo alla NASpI 2015 senza l’incremento subìto per effetto della previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 43, D.Lgs. n. 148/2015.

Il messaggio fornisce, infine, le istruzioni operative al personale dell’INPS necessarie al riesame delle domande di NASpI dei lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali 2016, per le quali il ricalcolo già effettuato in applicazione della circolare dell’Istituto n. 224/2016 non ha prodotto un prolungamento nella durata della prestazione.

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