Stalker. Misura cautelare anche sotto i 5 anni di pena

Pubblicato il 19 luglio 2014 La sentenza della corte di Cassazione n. 31839/2014 chiarisce che benché il Legislatore, intervenendo sul Dl 78/2013 (c.d. “Svuotacarceri”) abbia innalzato la pena per il reato di stalking (art. 612-bis Cpp) a 5 anni da 4, ciò non esclude la misura, che pertanto è legittima, della custodia cautelare quando la condanna è inferiore a 5 anni.

Precisano i giudici che i presupposti di legittimità della misura punitiva vanno ancorati non già alla persona, bensì al tipo di crimine commesso.

Se il reato é compreso tra quelli per i quali si può disporre la custodia in carcere, questa è comunque comminabile. La norma innovata (articolo 280 Cpp) del Dl “Svuotacarceri” stabilisce che può essere adottata la misura per un reato con un tetto di 5 anni ed anche al reato tentato (articolo 280, comma II, Cpp), che porta ad una pena inferiore non solo ai limiti attuali ma anche ai precedenti.
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