Stalker. Misura cautelare anche sotto i 5 anni di pena

Pubblicato il 19 luglio 2014 La sentenza della corte di Cassazione n. 31839/2014 chiarisce che benché il Legislatore, intervenendo sul Dl 78/2013 (c.d. “Svuotacarceri”) abbia innalzato la pena per il reato di stalking (art. 612-bis Cpp) a 5 anni da 4, ciò non esclude la misura, che pertanto è legittima, della custodia cautelare quando la condanna è inferiore a 5 anni.

Precisano i giudici che i presupposti di legittimità della misura punitiva vanno ancorati non già alla persona, bensì al tipo di crimine commesso.

Se il reato é compreso tra quelli per i quali si può disporre la custodia in carcere, questa è comunque comminabile. La norma innovata (articolo 280 Cpp) del Dl “Svuotacarceri” stabilisce che può essere adottata la misura per un reato con un tetto di 5 anni ed anche al reato tentato (articolo 280, comma II, Cpp), che porta ad una pena inferiore non solo ai limiti attuali ma anche ai precedenti.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

14/05/2025

Memorandum: scadenze fisco dal 16 al 31 maggio 2025 (con Podcast)

14/05/2025

Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025: istruzioni Inps

14/05/2025

Vigilanza sui CED e lotta all’abusivismo: quali verifiche fa l’Ispettorato

14/05/2025

Sopravvenienze attive da sentenza: rileva il deposito, non il giudicato

14/05/2025

Decreto PA approvato in GU: misure fiscali

14/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy