Stalker. Misura cautelare anche sotto i 5 anni di pena

Pubblicato il 19 luglio 2014 La sentenza della corte di Cassazione n. 31839/2014 chiarisce che benché il Legislatore, intervenendo sul Dl 78/2013 (c.d. “Svuotacarceri”) abbia innalzato la pena per il reato di stalking (art. 612-bis Cpp) a 5 anni da 4, ciò non esclude la misura, che pertanto è legittima, della custodia cautelare quando la condanna è inferiore a 5 anni.

Precisano i giudici che i presupposti di legittimità della misura punitiva vanno ancorati non già alla persona, bensì al tipo di crimine commesso.

Se il reato é compreso tra quelli per i quali si può disporre la custodia in carcere, questa è comunque comminabile. La norma innovata (articolo 280 Cpp) del Dl “Svuotacarceri” stabilisce che può essere adottata la misura per un reato con un tetto di 5 anni ed anche al reato tentato (articolo 280, comma II, Cpp), che porta ad una pena inferiore non solo ai limiti attuali ma anche ai precedenti.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Passaggi di ruolo: come gestirli nell'era della trasformazione digitale

04/07/2025

Abuso d’ufficio: per la Corte costituzionale l’abrogazione è legittima

04/07/2025

Sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova

04/07/2025

Precompilata, regole per spese sanitarie e veterinarie

04/07/2025

Procura alle liti in lingua straniera valida per le Sezioni Unite

04/07/2025

Sicurezza sul lavoro: più malattie, infortuni in itinere e decessi tra studenti

04/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy