Stalking. Consapevole partecipazione al procedimento di ammonimento

Pubblicato il 28 febbraio 2012 Il Tar Toscana, con sentenza n. 366 del 20 febbraio 2012, ha accolto il ricorso presentato da un uomo avverso il provvedimento di ammonimento impartitogli dal Questore di Livorno ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legge n. 11/09 (convertito in legge n. 38/2009) contenente “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, a seguito della richiesta inoltrata dalla ex fidanzata.

Nella specie, i giudici amministrativi hanno aderito all’assunto dell’ammonito secondo cui la disciplina dell’ammonimento orale non può non rispondere ai principi generali dell’azione amministrativa, “ivi compresi quelli che impongono la consapevole partecipazione al procedimento dei destinatari del provvedimento finale, salvo che non ricorrano ragioni d’urgenza tali da legittimare, eccezionalmente, l’omissione delle formalità partecipative”.

E nel caso in esame non erano stati rispettati detti principi generali in considerazione del fatto che il ricorrente non aveva ricevuto altra comunicazione del procedimento a suo carico, se non quella per l’irrogazione dell’ammonimento; di fatto, lo stesso era stato menomato nella possibilità di far valere i propri argomenti dinanzi all’amministrazione procedente.
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