Stalking escluso se la condotta è unica

Pubblicato il 06 settembre 2017

Il reato di stalking è configurabile anche quando le singole condotte siano reiterate in un arco di tempo molto ristretto.

Tuttavia, è necessario che si tratti di atti autonomi, il cui insieme sia stato causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice.

Così la Cassazione nel testo della sentenza n. 40280 del 5 settembre 2017, pronunciata con riferimento al delitto di atti persecutori.

Solo violazione di domicilio

Nella specie, è stata esclusa la sussistenza della fattispecie in oggetto nell’ambito di una vicenda processuale in cui l’imputato era stato accusato di essersi introdotto nell'abitazione della vittima, la sua ex convivente, scavalcando il balcone e forzando una porta finestra dopo aver tentato invano di scardinare la porta d’ingresso.

Allo stesso erano stati contestati il reato di violazione di domicilio, aggravato per la violenza sulle cose e, appunto, il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale (atti persecutori).

Secondo i giudici di legittimità, nel caso esaminato la condotta dell’uomo, volta ad introdursi nel domicilio della persona offesa, appariva unica, se pure articolata in più gesti, privi, peraltro, di soluzione di continuità.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Carta industria - Ipotesi di accordo del 10/2/2026

13/02/2026

Ccnl Carta industria. Rinnovo

13/02/2026

Fondo Espero: adesione e compilazione Uniemens

13/02/2026

Codice incentivi: clausola anti-delocalizzazione per i nuovi sgravi contributivi

13/02/2026

MLBO e detrazione IVA dei costi di transazione

13/02/2026

Stock option estere e piani azionari: assorbimento nelle retribuzioni convenzionali

13/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy