Stalking: uso whatsapp è circostanza aggravante

Pubblicato il 29 gennaio 2019

Nell'ambito del reato di stalking, l'impiego del sistema messaggistico whatsapp integra la circostanza aggravante dell'uso del mezzo informatico.

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avanzato da un imputato che, a seguito di patteggiamento in un procedimento penale per atti persecutori (stalking), era stato condannato a sei mesi di reclusione.

L'uomo si era rivolto alla Suprema corte lamentando, tra gli altri motivi, il fatto che i giudici di merito avessero pronunciato la sentenza nonostante l'assenza di suo consenso all'applicazione della pena in relazione ad un'imputazione modificata e resa più grave dal PM per effetto della contestazione della circostanza aggravante dell'uso del mezzo informatico.

Condotta aggravata per fatto commesso attraverso strumenti informatici o telematici

Nel dettaglio, il Tribunale aveva rilevato che detta ultima circostanza aggravante, posta in essere in ragione dell'impiego di whatsapp, faceva parte del contenuto descrittivo dell'imputazione e doveva essere ritenuta subvalente rispetto alle concordate circostanze attenuanti generiche.

Il motivo di doglianza, in particolare, è stato ritenuto infondato dalla Quinta Sezione penale della Cassazione. Questa, con sentenza n. 3989 del 28 gennaio 2019, ha riconosciuto che, come puntualmente rilevato nella decisione impugnata, non vi era stata, nella specie, nessuna modifica della fattispecie contestata.

Vi era stata, a ben vedere, la mera esplicazione, rispetto al fatto specificamente descritto nel capo di impuazione, della necessità di considerare la circostanza aggravante dell'uso del mezzo informatico – attraverso l'impiego del sistema messaggistico whatsapp – come subvalente, in modo da conservare il risultato sanzionatorio concordato dalle parti.

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