Startup innovative, escluse dalle imprese del terzo settore

Pubblicato il 25 marzo 2021

Con la nota n. 84932 del 23 marzo 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro si sono espressi in merito alla compatibilità tra startup (a vocazione sociale) ed ente del terzo settore. Sul punto, i due ministeri concordano sul fatto che le startup innovative a vocazione sociale (SIAVS) non hanno la qualifica di impresa sociale.

Startup innovative, l’incompatibilità

Secondo il Mise le startup innovative a vocazione sociale (SIAVS) sono oggetto della generale disciplina in materia di start-up innovative recata dagli artt. 25-32 del D.L. n. 179/2012, ed alle stesse è dedicata la specifica disposizione contenuta nel co. 4 del citato art. 25.

Dal confronto di tale disposizione con la disciplina delle imprese sociali, appare evidente, che le SIAVS, pur operando in settori analoghi a quelli propri delle imprese sociali, risultano assoggettate ad una disciplina autonoma e non sovrapponibile a quella propria di queste ultime.

Difatti, laddove una impresa in possesso della qualifica di SIAVS intenda acquisire la qualifica di impresa sociale, essa dovrà necessariamente, al momento di tale acquisizione, rinunciare alla qualifica precedentemente posseduta, attraverso un'istanza di cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle startup innovative.

Start up innovative, inquadrabili tra gli enti lucrativi

Tra l’altro, afferma il MLPS, le SIAVS non sono annoverabili tra i soggetti del Terzo settore in quanto la loro natura resta quella di enti lucrativi. Ciò si evidenzia, in particolare, secondo il Ministero del Lavoro nell'ambito della ripartizione degli utili.

Per le SIAVS, infatti, il divieto di distribuzione degli utili è posto dal D.L. n. 179/2012 quale limite meramente temporaneo e non quale caratteristica permanente dell'ente: esso è essenzialmente finalizzato ad una più agevole e rapida crescita dimensionale dell'impresa, in modo che i proventi dell'attività, conseguiti anche grazie alle agevolazioni riconosciute alle start-up innovative, siano destinati a consolidare gli investimenti effettuati nella fase iniziale di attività e non dispersi a vantaggio immediato e diretto dei soci.

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