Stock option, cessione a tre regimi

Pubblicato il 03 febbraio 2007

In occasione di Telefisco 2007, l’agenzia delle Entrate ha chiarito come ci si debba comportare in quei casi in cui il dipendente o l’amministrazione di una società abbia esercitato le proprie stock option in epoche differenti e, quindi, detenga azioni dotate di diversa anzianità d’acquisto. In questi casi, infatti, potrebbe succedere che le azioni possedute potrebbero avere diversi regimi di cedibilità: quelle derivanti da opzioni esercitate prima del 5 luglio 2006 sono liberamente cedibili, mentre quelle derivanti da opzioni esercitate dal 5 luglio al 2 ottobre 2006 non possono essere cedute o costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione; infine, per quelle derivanti da opzioni esercitate dal 3 ottobre 2006, il beneficiario deve mantenere, per almeno cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione, un investimento nei titoli ricevuti di valore non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni e l’ammontare corrisposto dal dipendente. L’agenzia delle Entrate ha confermato che in questi casi il criterio cui fare riferimento è il Fifo, ossia il criterio che consente di riferire la cessione agli acquisti meno recenti. Questa dovrebbe essere la regola che meglio tutela gli interessi del contribuente.

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