I bonus e gli incentivi differiti percepiti da lavoratori impatriati dopo il trasferimento della residenza all’estero non possono beneficiare del regime agevolato, anche se collegati ad attività lavorativa svolta in Italia durante il periodo di fruizione del beneficio. In tal senso la risposta n. 274 del 28 ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate.
La società istante ha chiesto chiarimenti sull’applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16 del D.lgs. 147/2015) a determinati redditi differiti.
In particolare, la società ha spiegato di aver assunto nel 2021 tre lavoratori provenienti dall’estero che, al momento del trasferimento in Italia, possedevano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere al regime agevolato. Tali lavoratori sono stati fiscalmente residenti in Italia per almeno due periodi d’imposta, hanno svolto la propria attività lavorativa prevalentemente nel territorio nazionale e hanno beneficiato del regime impatriati dal 2021 al 2024.
Durante il periodo di permanenza in Italia, la società ha riconosciuto ai tre dipendenti alcuni emolumenti di natura differita, ossia:
Nel corso del 2024, tuttavia, i lavoratori hanno cessato il rapporto di lavoro e trasferito la propria residenza fiscale in Grecia. Ciò ha portato la società, in qualità di sostituto d’imposta, a domandare se i redditi derivanti da tali piani di incentivazione — pur maturando e venendo corrisposti nel 2025, quindi dopo la perdita della residenza fiscale in Italia — potessero comunque beneficiare del regime impatriati, in quanto riferibili ad attività lavorativa svolta in Italia durante il periodo in cui gli ex dipendenti risultavano fiscalmente residenti e agevolati.
In sostanza, il quesito mira a chiarire se il beneficio fiscale potesse estendersi anche a redditi di lavoro dipendente differiti, percepiti dopo la scadenza del regime agevolato e dopo il trasferimento all’estero del lavoratore, ma generati da attività lavorativa prestata in Italia nel periodo di validità dell’agevolazione.
Il contesto normativo richiamato nella risposta n. 274/2025 dell’Agenzia delle Entrate riguarda in primo luogo l’articolo 16 del D.lgs. 147/2015, che disciplina il regime speciale per lavoratori impatriati.
Tale disposizione prevede un trattamento agevolato sui redditi prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Paese, a condizione che non siano stati residenti nei due anni precedenti, che si impegnino a mantenere la residenza per almeno due anni e che svolgano l’attività lavorativa prevalentemente sul territorio nazionale
Vengono poi richiamati diversi articoli del TUIR per inquadrare la fattispecie:
Convenzione Italia–Grecia
Poiché i lavoratori coinvolti si sono successivamente trasferiti in Grecia, viene esaminato l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Grecia (ratificata con Legge n. 445/1989), che assegna di regola la potestà impositiva allo Stato di residenza, salvo che l’attività lavorativa sia svolta nell’altro Stato contraente; in tal caso anche quest’ultimo può tassare il reddito (Stato della fonte).
Principio di cassa
Ai fini dell’applicazione del regime impatriati, la circolare 33/E del 28 dicembre 2020 (§ 7.9) chiarisce che per i redditi di lavoro dipendente vale il principio di cassa: l’imposizione si determina al momento della percezione del reddito, non in base al periodo di maturazione.
Pertanto, i bonus o incentivi corrisposti dopo la fine del regime agevolato non possono beneficiare dell’agevolazione, anche se riferiti ad attività svolta in Italia nel periodo di vigenza del beneficio.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 274/2025, chiarisce innanzitutto che i compensi derivanti da piani di incentivazione azionaria (come stock option, RSU, o strumenti analoghi) costituiscono redditi di lavoro dipendente ai sensi degli articoli 49 e 51 del TUIR, poiché rappresentano somme o valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, anche se in natura.
Ai fini della determinazione del momento impositivo, rileva il principio di cassa, cioè il periodo in cui il reddito è effettivamente percepito, indipendentemente dal momento della maturazione o dall’attribuzione contabile.
Sulla base dell’articolo 23, comma 1, lettera c) del TUIR, l’Agenzia ribadisce che i redditi di lavoro dipendente sono considerati prodotti in Italia se l’attività è stata svolta nel territorio dello Stato, anche nel caso in cui il percettore non sia più residente al momento dell’erogazione.
Di conseguenza, nel caso esaminato, i bonus differiti (LTIP e Deferred Bonus Plan) maturati nel 2025 — anno in cui i lavoratori risultano residenti in Grecia — restano imponibili in Italia per la parte riferita all’attività prestata sul territorio nazionale.
Pur riconoscendo la possibilità per l’Italia di tassare tali redditi, l’Agenzia esclude che gli stessi possano beneficiare del regime agevolato per lavoratori impatriati.
Richiamando la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, essa evidenzia che, per i redditi di lavoro dipendente, vale il principio di cassa: il reddito assume rilevanza fiscale nel momento della percezione, sia che si tratti di somme in denaro sia di valori in natura.
Di conseguenza, se i compensi vengono erogati in un periodo d’imposta successivo a quello di validità del regime, non possono fruire dell’agevolazione, ma devono essere tassati secondo le regole ordinarie, anche se collegati ad attività svolta nel periodo agevolato.
L’Agenzia conclude che:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".