StP Linee Guida

Pubblicato il 01 agosto 2016

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei CdL, ha approvato, nelle sedute del 16 e 17 luglio 2016, le Linee Guida inerenti i profili giuridici e deontologici e gli obblighi disciplinari per la costituzione delle Società tra Professionisti (StP).

Dal quadro normativo in vigore, si delinea una legislazione specialistica e, infatti, possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

  1. l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
  2. l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.

Inoltre, dal carattere speciale della normativa deriva anche che:

  1. non potranno essere ammessi soci professionisti dipendenti nell’ambito della S.t.P., in quanto la volontà legislativa, richiede che il professionista svolga la sua attività con piena autonomia di coscienza e di indirizzo senza influenze di ordine gerarchico;
  2. non potranno essere ammessi praticanti in capo alla S.t.P., in quanto quest’ultima è abilitata all’esercizio dell’attività, ma lo svolgimento della prestazione rimane in carico al singolo professionista, che unico, pertanto, potrà avere in carico soggetti praticanti; nel patto formativo dovrà essere specificato dove il praticante svolgerà la pratica, nel caso in cui il socio professionista abbia mantenuto una sua posizione individuale;
  3. la S.t.P. non potrà gestire e coordinare CED, in quanto lo svolgimento della prestazione rimane in carico al professionista.

Regime disciplinare in generale

Si evince dalle Linee Guida che, ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta.

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