Straniero con condanna penale: il ricongiungimento apre le porte al rinnovo del permesso

Pubblicato il 02 agosto 2010 Il giudice, di fronte alla richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno per lo straniero che si è avvalso del ricongiungimento familiare, non può limitarsi a negare il provvedimento, in presenza di condanna penale del soggetto, essendo obbligato a compiere una valutazione di merito che tenga in considerazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari.

In questo senso si è espresso il Tar Lazio con la sentenza del 22 luglio scorso n. 27909, facendo richiamo all'art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 286/1998, come modificato dal Decreto legislativo n. 5 del 2007, secondo cui l'adozione del provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in presenza di ricongiungimento familiare dello straniero va effettuata anche secondo “la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato”, ovvero dell'esistenza di “legami familiari e sociali nel Paese di origine” e della durata del soggiorno dello straniero stesso sul territorio nazionale.

Conclude la sentenza del Tar come il mancato rilascio del rinnovo del permesso non sia atto vincolato, anche in presenza di condanna penale del soggetto ostativa al rilascio del provvedimento, dovendo il giudice effettuare un esame di valutazione della singola situazione soggettiva che possa portare ad un diverso esito.
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