Stretta su due fronti per le fusioni retroattive

Pubblicato il 17 agosto 2006

L’interpretazione agenziale (circolare 28 del 2006) del nuovo articolo 172, comma 7, del Tuir, individua quale destinataria della “stretta” sulle perdite in caso di fusioni con effetto retroattivo l’incorporante, non solo l’incorporata, ancorché il periodo d’imposta permanga anche dopo la fusione. A seguito del Dl 223, infatti, le fusioni retroattive non godono più del vantaggio della “compensazione” senza limiti del risultato negativo generato nel lasso che intercorre tra il periodo d’imposta e la data antecedente all’efficacia della fusione. Tale deficit può, cioè, essere utilizzato per compensare redditi di società partecipanti alla fusione ma nel rispetto degli stessi limiti previsti per le fusioni non retrodatate.

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