Studi con correttivi cumulabili

Pubblicato il 07 maggio 2009

Dall’analisi delle bozze dei modelli degli studi di settore, che sono state pubblicate sul sito Internet delle Entrate, emerge che i contribuenti possono individuare quali sono gli ambiti “sensibili” per dare attuazione ai correttivi congiunturali, che dovrebbero servire a meglio tarare le stime di Gerico in relazione agli effetti della crisi economica. L’applicazione del correttivo congiunturale individuale è solitamente concessa quando l’ammontare dei ricavi del 2008 risulta inferiore rispetto a quello dell’esercizio precedente. In alcuni settori particolari, si evidenzia come si può cogliere l’esistenza della crisi anche in ipotesi di incremento dei ricavi. Dato che Gerico non coglie tale situazione di difficoltà, il contribuente in questo caso non è tenuto ad adeguarsi e così nel quadro X potrà segnalare di aver operato in un mercato caratterizzato da forte turbolenza, dove l’incremento dei ricavi è stato, però, accompagnato da una generalizzata contrazione dei margini. Dunque, proprio attraverso la compilazione del quadro X del modello si potrà evidenziare la situazione individuale di ogni contribuente, incrociando le informazioni indicate nel citato quadro con quelle ricavabili dalla tradizionale struttura del modello. Allo stesso modo, nel quadro X andranno riportate le informazioni relative al correttivo che pesa l’incremento del costo delle materie prime o del carburante e quelle relative al correttivo che rimodula l’effetto dell’applicazione degli indicatori di normalità economica.

Anche la Cassazione ha posto particolare attenzione agli argomenti avanzati dal Fisco riguardo alla determinazione per via “statistica” del reddito. Con la sentenza n. 8420 del 7 aprile 2009, i giudici di merito hanno riconosciuto che i parametri previsti dalla legge 549/1995 hanno il valore di una presunzione legale relativa, con la conseguenza che il contribuente può contestarne i risultati, se riesce a dimostrare l’insussistenza dei maggiori indici di reddito in essi previsti e provando l’esistenza di specifiche circostanze che rivelano il conseguimento di un ammontare di ricavi inferiore. Sull’argomento parametri, però, la Cassazione si è espressa anche con la sentenza 10077 del 30 aprile, in cui si evidenzia come i parametri da soli non possono giustificare il fatto di mettere da parte la contabilità ordinaria regolarmente tenuta.

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