Studi con forza retroattiva

Pubblicato il 24 giugno 2005

La circolare n. 32/2005 delle Entrate ha chiarito che le misure restrittive che la Legge Finanziaria per il 2005 ha adottato in materia di accertamenti da studi di settore hanno efficacia retroattiva. L'accertamento da studi è di fatto equiparato ad un accertamento parziale, potendo l'Amministrazione delle finanze in ogni momento procedere ad un ulteriore controllo, sostanziale, verso il contribuente già accertato.

 

Comunque, la maggiorazione del 3% relativa all'adeguamento agli studi di settore può essere versata entro il 20 luglio 2005, mentre molti dubbi investono la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, fino alla scadenza dell'Unico 2006, per il pagamento dell'Iva relativa al ricavo puntuale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Autostrade Anas - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

28/01/2026

Autostrade Anas. Rinnovo

28/01/2026

CCNL Terziario pmi Federterziario - Stesura del 29/12/2025

28/01/2026

Terziario pmi Federterziario. Ccnl

28/01/2026

Società estinta: valida la notifica dell'accertamento ai soci

28/01/2026

NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presunto

28/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy