Studi con forza retroattiva

Pubblicato il 24 giugno 2005

La circolare n. 32/2005 delle Entrate ha chiarito che le misure restrittive che la Legge Finanziaria per il 2005 ha adottato in materia di accertamenti da studi di settore hanno efficacia retroattiva. L'accertamento da studi è di fatto equiparato ad un accertamento parziale, potendo l'Amministrazione delle finanze in ogni momento procedere ad un ulteriore controllo, sostanziale, verso il contribuente già accertato.

 

Comunque, la maggiorazione del 3% relativa all'adeguamento agli studi di settore può essere versata entro il 20 luglio 2005, mentre molti dubbi investono la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, fino alla scadenza dell'Unico 2006, per il pagamento dell'Iva relativa al ricavo puntuale.

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