Studi con forza retroattiva

Pubblicato il 24 giugno 2005

La circolare n. 32/2005 delle Entrate ha chiarito che le misure restrittive che la Legge Finanziaria per il 2005 ha adottato in materia di accertamenti da studi di settore hanno efficacia retroattiva. L'accertamento da studi è di fatto equiparato ad un accertamento parziale, potendo l'Amministrazione delle finanze in ogni momento procedere ad un ulteriore controllo, sostanziale, verso il contribuente già accertato.

 

Comunque, la maggiorazione del 3% relativa all'adeguamento agli studi di settore può essere versata entro il 20 luglio 2005, mentre molti dubbi investono la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, fino alla scadenza dell'Unico 2006, per il pagamento dell'Iva relativa al ricavo puntuale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Sistemazioni idraulico-forestali. Rinnovo Ccnl

12/12/2025

Riscossione contributi Cassa Forense: le Sezioni Unite sulle riforme 2012-2014

12/12/2025

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Milleproroghe 2026: più tempo per gli incentivi del decreto Coesione

12/12/2025

Il contributo unificato da 43 euro per fare causa arriva alla Consulta

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy