Studi di settore come valido sistema di presunzioni semplici

Pubblicato il 13 giugno 2014 Con la sentenza n. 13145 dell'11 giugno 2014, la Corte di cassazione ha definitivamente confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano censurato il Fisco per aver notificato ad un contribuente un atto impositivo ai fini delle imposte dirette e dell'Iva per l'anno 1998 sulla base di un accertamento effettuato con l'utilizzo dei parametri previsti dal DPCM del 1996 e non determinando ricavi e redditi secondo gli studi di settore, per come richiesto dal contribuente medesimo in sede precontenziosa.

In particolare, l'agenzia delle Entrate aveva lamentato che, contrariamente all'assunto della sentenza d'appello, le risultanze derivanti dall'applicazione dei parametri assurgono a fonte di prova per presunzioni e invertono l'onere probatorio, ponendo a carico della parte contribuente di addurre allegazioni di contrario segno, senza che rilevino proposte e controproposte avanzate nella fase precontenziosa dell'accertamento per adesione.

Prevalenza rispetto ai parametri

Per contro, la Suprema corte ha ritenuto incensurabile la decisione impugnata secondo cui il reddito andava determinato avvalendosi dei cosiddetti studi di settore, introdotti ed entrati in vigore nell'anno 1998, rispetto ai parametri “attesa la natura più raffinata del nuovo mezzo di accertamento desumibile dalla normativa che lo ha introdotto”.

Nel caso di specie, inoltre, l'adozione di tali più adeguati strumenti di ricostruzione era stata accettata dall'Ufficio nel corso della fallita procedura di accertamento per adesione e con riferimento al cosiddetto ricavo o compenso di riferimento puntuale.

E tale circostanza costituiva riprova del fatto che l'accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore costituisce valido sistema di presunzioni semplici.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Inail, rivalutate le prestazioni nei settori industria, navigazione, agricoltura e domestico

24/06/2025

ETS: esenzione imposta successione e nessun obbligo solidale

24/06/2025

Metalmeccanica pmi Confapi. Minimi trasferta e reperibilità

24/06/2025

CCNL Metalmeccanica pmi Confapi - Verbale di accordo del 19/6/2025

24/06/2025

Lavoratori agricoli: retribuzioni medie giornaliere per il 2025

24/06/2025

Quattordicesima 2025 ai pensionati: erogazione automatica o su domanda

24/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy