Studi di settore. Non basta lo scostamento

Pubblicato il 13 febbraio 2013 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 3355 depositata il 12 febbraio 2013 - la motivazione di un atto di accertamento effettuato utilizzando gli studi di settore non può esaurirsi sul rilievo della presenza di uno scostamento dal reddito dichiarato dal contribuente rispetto ai parametri degli studi medesimi, ma deve essere integrata “con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le eventuali contestazioni” sollevate dal contribuente”.

Così, a prescindere dall’esito del contraddittorio, “il giudice tributario può liberamente valutare l'applicabilità degli “standards” al caso concreto da dimostrarsi dall'ente impositore”.

Ed infatti – si legge nel testo della decisione – la procedura di accertamento tributario mediante l'applicazione degli studi di settore “costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli «standards” in sé considerati, trattandosi di meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus nuovi nati: c'è tempo fino al 22 settembre

17/09/2025

IMU 2025: dichiarazione tardiva con sanzione ridotta

17/09/2025

Permessi per donazione sangue

17/09/2025

Piano Industria Cyber Nazionale 2025: obiettivi, finanziamenti e ruolo del MIMIT

17/09/2025

Dematerializzazione quote Srl: clausole statutarie e libro soci obbligatorio

17/09/2025

Scarso rendimento e sospetto illecito: controlli legittimi, sì al licenziamento

17/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy