Studi di settore. Non basta lo scostamento

Pubblicato il 13 febbraio 2013 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 3355 depositata il 12 febbraio 2013 - la motivazione di un atto di accertamento effettuato utilizzando gli studi di settore non può esaurirsi sul rilievo della presenza di uno scostamento dal reddito dichiarato dal contribuente rispetto ai parametri degli studi medesimi, ma deve essere integrata “con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le eventuali contestazioni” sollevate dal contribuente”.

Così, a prescindere dall’esito del contraddittorio, “il giudice tributario può liberamente valutare l'applicabilità degli “standards” al caso concreto da dimostrarsi dall'ente impositore”.

Ed infatti – si legge nel testo della decisione – la procedura di accertamento tributario mediante l'applicazione degli studi di settore “costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli «standards” in sé considerati, trattandosi di meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività”.
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