Studi facilitati per i “multiattività”

Pubblicato il 02 aprile 2008

L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31 del 1° aprile scorso, interviene a ribadire ed illustrare le semplificazioni contabili per i soggetti multiattività nell’ambito degli studi di settore dettate con il Dm dell’11 febbraio 2008. La fase sperimentale degli studi di settore per le imprese multiattività è, dunque, finita. Si ricorda che il Dm in oggetto ha abrogato i precedenti adempimenti per l’annotazione separata di tali imprese stabilendo che rimane solo l’obbligo di annotare separatamente (con il metodo ritenuto più idoneo dal contribuente) i ricavi relativi alle diverse attività, compresi quelli derivanti dall’attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. La novità rilevante è che mentre nel pregresso i contribuenti erano considerati “multiattività” quando per tutte le attività esercitate trovavano applicazione gli studi di settore, oggi per rientrare nella categoria basta che il soggetto eserciti due o più attività di impresa per le quali almeno una risulti soggetta agli studi. In merito, a partire dal periodo d’imposta 2007 è stato introdotto un nuovo criterio di applicazione degli studi di settore che consiste nell’applicabilità dello studio relativo all’attività prevalente, ossia quella da cui deriva la maggior parte dei ricavi. Le risultanze degli studi di settore con il criterio della prevalenza possono essere usati ai fini dell’accertamento solo se i ricavi delle attività non prevalenti risultano pari o inferiori al 20% dei ricavi complessivi (dal 2008 la soglia verrà elevata al 30%).

Intanto, sono stati pubblicati nel supplemento ordinario della “Gazzetta Ufficiale” n. 76 del 31 marzo 2008, i 5 decreti del ministero dell’Economia approvati il 6 marzo scorso sui nuovi studi di settore e sull’individuazione delle aree territoriali omogenee.

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