Studi, ravvedimento in bilico

Pubblicato il 13 maggio 2006

In vista dell’ormai aperta stagione delle dichiarazioni dei redditi è bene tenere a mente che Unico 2006 deve fare i conti con l’eventuale adeguamento alle risultanze degli studi di settore. Per tale adeguamento si deve tener conto delle regole introdotte con la legge Finanziaria 311/04. In particolare, occorre considerare:

 

- la rilevanza ai fini Irap dell’adeguamento;

- il fatto che la maggiore Iva dovuta per effetto dell’adeguamento deve essere versata entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi;

- il fatto che occorre versare una maggiorazione del 3% sui maggiori ricavi o compensi, tranne al primo anno di introduzione dello studio di settore, nell’ipotesi di revisione o quando l’ammontare dell’adeguamento non è superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati. 

 

Per quanto riguarda l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore, un problema che si pone è se è possibile utilizzare il ravvedimento operoso al fine di adeguarsi posteriormente alle risultanze di Gerico. Ciò anche per ovviare all’inconveniente a cui si va incontro quando, considerando il triennio 2003/2005, non risultano congrui sia il 2004 che il 2005 e il contribuente intende ravvedersi per il solo 2004. Tuttavia, il ravvedimento non è possibile per scelte come quelle dell’affrancamento dei terreni e partecipazioni. Questo perchè l’eventuale mancato affrancamento non può essere sanzionato. Viceversa, per l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore, si deve notare che il mancato adeguamento determina, per il Fisco, l’infedeltà della dichiarazione e la conseguente irrogazione delle sanzioni. Pertanto, il mancato adeguamento costituisce un’ipotesi senza dubbio ravvedibile.

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