Studio associato: rimborsi auto deducibili al 100% se il professionista usa il suo mezzo

Pubblicato il 24 febbraio 2025

Se il trasporto è effettuato con il mezzo proprio del professionista associato e la spesa è strettamente inerente all’attività professionale, il rimborso riconosciuto è integralmente deducibile dall’associazione.

Difatti, i rimborsi per spese di trasporto sostenute dai professionisti associati non rientrano nel regime limitativo dell’art. 164 TUIR, bensì nel generale criterio di deducibilità delle spese professionali.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione, Sezione tributaria, con ordinanza n. 4226 del 18 febbraio 2025.

Cassazione: deduzione integrale per i rimborsi chilometrici agli associati

Il caso esaminato

La questione sottoposta all’esame della Corte di Cassazione riguardava la deducibilità dei rimborsi chilometrici corrisposti da uno studio legale associato ai propri associati per l’utilizzo di mezzi di trasporto privati nello svolgimento della loro attività.

L’Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità integrale di tali spese, ritenendo che la disciplina di riferimento fosse quella prevista dall’articolo 164 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), il quale limita la deduzione delle spese relative ai mezzi di trasporto al 40% del loro valore complessivo.

La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato questa interpretazione, rigettando il ricorso presentato dall’associazione e dai professionisti coinvolti.

Di fronte a tale esito, i ricorrenti hanno impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che la limitazione imposta dall’articolo 164 del TUIR riguardasse esclusivamente i mezzi di trasporto intestati all’associazione e non i rimborsi erogati per l’uso di veicoli di proprietà degli associati stessi.

Decisione della Corte di Cassazione  

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, riconoscendo che la norma invocata dall’Agenzia delle Entrate costituisce una disposizione speciale che trova applicazione solo nei casi in cui il mezzo di trasporto sia di proprietà dell’associazione o venga da essa direttamente utilizzato.

L’obiettivo della norma - ha evidenziato la Suprema corte - è quello di evitare un’eccessiva deduzione di costi derivanti dall’uso promiscuo di tali beni, ossia dall’alternanza di utilizzo tra attività professionale e personale.

Tuttavia, la Corte ha evidenziato come questa finalità non possa essere estesa ai rimborsi spese corrisposti ai singoli professionisti per l’utilizzo dei propri veicoli nell’ambito di specifici incarichi professionali.

Richiamando la disciplina generale sulla deducibilità delle spese professionali contenuta nell’articolo 54 del TUIR, la Corte ha ribadito che le spese di trasporto rimborsate devono essere valutate alla luce del principio dell’inerenza all’attività svolta.

Inoltre, ha sottolineato che, in ambito fiscale, esiste una distinzione tra i costi sostenuti direttamente dall’associazione per l’acquisto, il mantenimento e l’utilizzo di mezzi strumentali e quelli che si configurano come rimborsi per spese sostenute da terzi.

Tale distinzione è confermata da un precedente giurisprudenziale (Cassazione n. 776/2022), che aveva già stabilito che la limitazione della deducibilità al 40% non trova applicazione nei casi in cui l’onere economico sia sostenuto da soggetti diversi dall’ente erogante.

Il principio di diritto enunciato  

La Suprema Corte ha affermato che, qualora le spese di trasporto rimborsate siano strettamente inerenti all’attività professionale svolta dall’associazione e il loro ammontare sia adeguatamente documentato, il rimborso deve essere considerato integralmente deducibile. In altre parole, il limite del 40% previsto dall’articolo 164 del TUIR non si applica ai casi in cui il mezzo di trasporto sia di proprietà del singolo associato e non dell’associazione professionale.

In ogni caso, la Corte ha precisato che l’onere della prova incombe sul contribuente, il quale deve fornire una documentazione chiara e dettagliata per dimostrare che le spese rimborsate siano effettivamente riferibili allo svolgimento dell’attività professionale. Questa documentazione può consistere in registri chilometrici, incarichi professionali dettagliati, fatture e altre evidenze che attestino la connessione diretta tra il trasporto e l’attività lavorativa.

Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Cassazione:

"Ricorrendo il requisito della stretta strumentalità della spesa all'attività professionale propria dell'associazione, il cui onere della prova grava sul contribuente, ove il trasporto sia effettuato con mezzo proprio di un singolo professionista associato, la spesa stessa sarà deducibile integralmente da parte dell'associazione professionale che l'abbia rimborsata, restando la previsione circa la deducibilità limitata al 40 % delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati riconducibile alla diversa ipotesi dei veicoli strumentali all'attività dell'associazione professionale".
NOTA BENE: Secondo la Cassazione, in definitiva, i rimborsi per l’uso di mezzi di trasporto privati degli associati possono essere integralmente dedotti, purché se ne dimostri l’inerenza con l’attività professionale.

Le conclusioni della decisione e rinvio al giudice di merito  

La sentenza impugnata, in conclusione, è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria, la quale dovrà riesaminare il caso alla luce del principio di diritto espresso dalla Cassazione.

In questa fase, il giudice del merito sarà chiamato a verificare la documentazione fornita dai ricorrenti, al fine di accertare se i rimborsi contestati siano realmente riconducibili all’attività professionale e, di conseguenza, deducibili integralmente.

Oltre a riesaminare la questione sostanziale, la Corte di Giustizia Tributaria dovrà anche pronunciarsi sulla ripartizione delle spese di giudizio, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla Cassazione.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del Caso Un’associazione professionale aveva dedotto integralmente i rimborsi chilometrici corrisposti ai propri associati per l'uso di mezzi privati nello svolgimento dell’attività professionale. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità integrale di tali spese, applicando la limitazione del 40% prevista dall’articolo 164 del TUIR.
Questione Dibattuta Se i rimborsi chilometrici per l’uso di veicoli privati degli associati siano soggetti alla limitazione del 40% prevista dall’articolo 164 del TUIR o se debbano essere considerati interamente deducibili, come previsto dall’articolo 54 del TUIR per le spese professionali.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha stabilito che la limitazione del 40% si applica solo ai mezzi di trasporto intestati all’associazione professionale e non ai rimborsi chilometrici erogati ai singoli professionisti. Pertanto, tali rimborsi possono essere integralmente dedotti, purché sia dimostrata l’inerenza delle spese all’attività professionale. Il caso è stato rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria per la verifica della documentazione a supporto.
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