Studio del Notariato su pagamenti e norme antiriciclaggio

Pubblicato il 06 giugno 2013 Lo Studio n. 50-2013/B, approvato in data 24 gennaio 2013 dalla Commissione Antiriciclaggio del Consiglio nazionale del Notariato ha ad oggetto il tema “Pagamenti ante 4 luglio 2006 e pagamenti dilazionati tra normativa fiscale e norme antiriciclaggio”.

I notai fanno, in particolare, riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 49 del Decreto legislativo n. 231/2007 in cui, oltre alla regolamentazione diretta delle modalità con cui effettuare in generale i pagamenti, viene individuato il “polo di riferimento” di altre norme dirette a contrastare il riciclaggio e l’evasione fiscale, come nel caso della previsione contenuta al comma 22 dell'articolo 35 del Decreto-legge n. 223/2006.

Detta ultima disposizione - che letteralmente prevede: ”All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo” - fonda la sua efficienza sulle disposizioni che di volta in volta nel corso del tempo hanno limitato l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, imponendo di fatto l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.

Secondo il Notariato, detta norma obbligando le parti contraenti negli atti di cessione immobiliare ad indicare le modalità di pagamento, indirettamente, impone alle medesime di conservare traccia dei pagamenti stessi e tale obbligo di conservazione non può farsi retroagire in un momento in cui non sussistevano norme che lo imponevano.
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