Studio professionale, sì ad azione per compensi del singolo associato

Pubblicato il 18 febbraio 2020

Lo studio associato è legittimato ad attivarsi per richiedere i compensi derivanti dalle prestazioni svolte dai singoli professionisti.

E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 3850 del 17 febbraio 2020, dopo aver ricordato il superamento dell’interpretazione che, ex adverso, negava la legittimazione attiva dello studio professionale associato rispetto ai crediti dei singoli associati.

Gli Ermellini, nella decisione in esame, hanno inteso dare continuità all’orientamento secondo cui l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono o meno attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità dei rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati.

Così, qualora il giudice di merito accerti l’esistenza di tali accordi, sussiste la legittimazione attiva dello studio associato rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente che abbia conferito l’incarico.

Studio associato: ok al decreto ingiuntivo su crediti del professionista

Nel caso esaminato dalla Seconda sezione civile della Cassazione, uno studio professionale aveva ottenuto decreto ingiuntivo al fine di recuperare i compensi relativi alla prestazione svolta da uno dei professionisti associati.

L’ingiunto si era però opposto deducendo una carenza di legittimazione attiva in capo all’associazione professionale, deduzione che, in primo grado, aveva trovato accoglimento.

Diverse le sorti della vicenda in sede di gravame, dove la Corte d’appello ha confermato il provvedimento monitorio, dopo aver accertato, in base all’atto costitutivo e allo statuto dell’associazione professionale, la sussistenza dei presupposti che legittimavano lo studio ad agire per il recupero di quei compensi.

Un accertamento di merito che la Suprema corte ha confermato, ritenendolo adeguato e non sindacabile in sede di legittimità.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Accertamento su redditi post fallimento: fallito legittimato a impugnare

30/04/2024

Modello 730/2024 semplificato disponibile online. Guida alle novità 2024

30/04/2024

Memorandum: scadenze lavoro dall’1 al 15 maggio 2024 (con Podcast)

30/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy