Stupefacenti: no a otto anni come pena minima

Pubblicato il 11 marzo 2019

E’ incostituzionale la previsione del TU in materia di stupefacenti che prevede, per i reati non lievi, la pena minima della reclusione nella misura di otto anni.

Lo ha dichiarato la Consulta con sentenza n. 40 dell’8 marzo 2019, sancendo l’illegittimità costituzionale dell’articolo 73, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.

Una previsione, questa, che la Corte costituzionale ha giudicato sproporzionata, nonché contraria ai principi di eguaglianza, ragionevolezza e di rieducazione della pena, posto che la differenza di ben quattro anni tra il minimo di pena previsto per la fattispecie ordinaria (otto anni) e il massimo della pena stabilito per quella di lieve entità (quattro anni) costituirebbe un’anomalia sanzionatoria in contrasto, appunto, con i citati principi sanciti nell’articolo 3 e 27 della Costituzione.

Appropriato ridurre a sei anni di reclusione

I giudici costituzionali, in accoglimento delle questioni di legittimità sollevate dalla Corte d’appello di Trieste, hanno, inoltre, ritenuto che la misura della pena da quest’ultima individuata in sei anni, al posto degli otto, “benché non costituzionalmente obbligata” non fosse arbitraria.

Difatti – si legge nella decisione - la pena di sei anni è stata ripetutamente indicata dal legislatore come misura adeguata ai fatti “di confine”, che nell’articolato e complesso sistema punitivo dei reati connessi al traffico di stupefacenti si pongono al margine inferiore delle categorie di reati più gravi o a quello superiore della categoria dei reati meno gravi.

Ne discende che la richiesta di ridurre a sei anni di reclusione la pena minima per i fatti di non lieve entità risulti “appropriata”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Gomma plastica. Rinnovo 2026-2028

17/12/2025

CCNL Telecomunicazioni. Addendum dell'11/11/2025

16/12/2025

CCNL Autostrade e trafori - Verbale di accordo del 28/11/2025

16/12/2025

Sdoganamento centralizzato all’importazione: fase 2 dal 16 dicembre

16/12/2025

Pace contributiva 2024–2025: ultimi giorni per la domanda

16/12/2025

Pagamenti PA ai professionisti: il no dei commercialisti al blocco dei compensi

16/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy