Su colliri e pomate niente sconti fiscali

Pubblicato il 23 ottobre 2008 Nella risoluzione 396 del 22 ottobre 2008 l’agenzia delle Entrate chiarisce che per l’acquisto di colliri e pomate non spetta né lo sconto Irpef né la deduzione come onere deducibile. Dunque, gli scontrini con la dicitura “parafarmaco” non danno diritto ad alcun beneficio fiscale. Tale dicitura è riportata in caso di acquisto di integratori alimentari, prodotti fitoterapici che non hanno l’autorizzazione all’immissione in commercio, colliri e pomate, ossia per le spese che non possono essere equiparate alle spese per medicinali né alle spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione d’imposta. Mentre, danno diritto all’agevolazione gli scontrini che recano la dicitura medicinali, come i medicinali fitoterapici ufficialmente approvati dall’Aifa.
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