Successione d’impresa, spazio ai patti

Pubblicato il 01 febbraio 2006

Approvazione definitiva, ieri, da parte del Senato, dei cosiddetti "patti di famiglia", che, divenuti legge, permetteranno d'ora in avanti di stipulare contratti aventi ad oggetto la trasmissione tra stretti familiari delle attività economiche appartenenti ad uno di essi. Le modifiche normative sono intervenute con l'introduzione nel libro II, titolo IV, del Codice Civile (dopo l'articolo 768), del Capo V-bis; dell'articolo 768-bis; dell'articolo 768-ter e dell'articolo 768-quater.  In base a queste disposizioni di legge è patto di famiglia il contratto con cui l'imprenditore può cedere, in tutto o in parte, l'azienda o quote societarie ad un discendente. A pena di nullità il contratto deve essere concluso con un atto pubblico. All'accordo partecipano anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero leggittimari, nel caso in cui si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Sono previsti, quindi, i meccanismi di compensazione: l'assegnatario dell'azienda deve compensare gli altri partecipanti al contratto, a meno di una loro rinuncia, con il pagamento di una somma di valore pari a quello della quota di leggittima loro spettante, oppure con una attribuzione "in natura" (qualora essa fosse prevista). 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy