Per ereditare i bonus casa non serve avere subito la detenzione dell’immobile, ma per utilizzarli sì.
La detenzione materiale e diretta dell’immobile deve infatti sussistere per l’intero anno d’imposta (dal 1° gennaio al 31 dicembre) in cui si intende beneficiare delle detrazioni fiscali.
Con il principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente le regole applicabili in caso di successione ereditaria di un immobile oggetto di interventi agevolati, sciogliendo i dubbi interpretativi emersi negli interpelli.
Nell’ambito delle attività di monitoraggio degli interpelli previsti dall’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), l’Agenzia delle Entrate ha rilevato la necessità di fornire ulteriori precisazioni. In particolare, i dubbi riguardano il trasferimento mortis causa di un immobile oggetto di lavori agevolati, quando l’erede ottiene la detenzione materiale e diretta solo dopo l’apertura della successione.
L’articolo 16-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR) riconosce una detrazione dall’IRPEF pari al 36% delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio.
L’agevolazione riguarda sia le parti comuni degli edifici residenziali, sia le unità immobiliari singole di qualunque categoria catastale, comprese le relative pertinenze.
La percentuale di detrazione si eleva al 50% delle spese se gli interventi sono effettuati dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento e l’immobile è destinato ad abitazione principale, come stabilito dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute.
Qualora l’immobile sia oggetto di trasferimento prima della completa fruizione del beneficio, le rate residue vengono trasferite al nuovo titolare, salvo specifici accordi tra le parti.
Il trasferimento delle detrazioni fiscali in caso di successione ereditaria è regolato dall’articolo 16-bis, comma 8, del TUIR.
La norma distingue due ipotesi: la cessione per atto tra vivi (vendita) e il trasferimento mortis causa (successione).
In caso di cessione dell’unità immobiliare, le rate di detrazione non ancora utilizzate vengono trasferite all’acquirente.
Le parti, tuttavia, possono stabilire un diverso accordo nell’atto di compravendita.
Quando l’immobile viene trasferito a seguito di decesso del titolare, la detrazione non si divide automaticamente tra tutti gli eredi.
Questo principio evita che la detrazione venga frammentata tra eredi che non hanno un rapporto diretto con il bene.
Requisiti per l’erede
Per poter effettivamente beneficiare delle rate residue:
Casi particolari
Ripartizione tra più eredi
Il principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025 fornito dall’Agenzia delle Entrate riguardante le regole in merito al trasferimento delle detrazioni in caso di successione, non tocca solo gli interventi di recupero edilizio. Il principio della detenzione materiale e diretta dell’immobile si applica infatti, per analogia normativa ed espressa previsione di legge, anche ad altre agevolazioni fiscali in materia edilizia.
Bonus verde
Il Bonus verde è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Consente di detrarre dall’IRPEF il 36% delle spese sostenute dal 2018 al 2024 per:
Il principio stabilito per le detrazioni edilizie si applica anche in questo caso: in presenza di successione, il diritto alle quote residue si trasferisce all’erede che detiene direttamente l’immobile. Se l’immobile è locato o concesso in comodato, la quota relativa a quell’anno va persa, ma l’erede potrà utilizzare le quote residue negli anni successivi, quando entrerà in possesso diretto dell’immobile.
Ecobonus
L’Ecobonus, disciplinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (commi da 344 a 349), riconosce detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici.
Il decreto interministeriale del 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali”) ribadisce, all’articolo 9, comma 1, secondo periodo, un principio analogo a quello contenuto nel TUIR: in caso di successione, la detrazione spetta solo all’erede che mantiene la detenzione materiale e diretta del bene.
Anche in questo ambito valgono le stesse regole:
Superbonus
Il Superbonus 110% (poi ridotto al 90% e con regimi differenziati negli anni successivi) è stato introdotto dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).
Riguarda spese sostenute per:
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17/E del 2023, ha precisato che le stesse regole previste per il recupero edilizio e per l’Ecobonus si applicano anche al Superbonus.
Ciò significa che, in caso di successione, il diritto alla detrazione delle rate residue non viene automaticamente suddiviso tra gli eredi, ma spetta integralmente a chi ha la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Se questa condizione manca per un determinato anno, la relativa quota si perde, ma le successive possono essere recuperate negli anni in cui l’erede avrà piena disponibilità dell’immobile.
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