Con il D.lgs. n. 139/2024, emanato in attuazione della delega fiscale, sono state apportate alcune importanti modifiche alle disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni. In particolare, gli interventi apportati con il provvedimento risultano funzionali al perseguimento, tra l’altro, dei seguenti obiettivi:
Le modifiche apportate dalla novella norma intervengono sul Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (di seguito TUS), approvato con D.lgs. n. 346/1990.
Le principali novità riguardano:
Con la circolare n. 3/2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precise istruzioni operative al fine di garantirne l’uniformità di azione.
La realizzazione di tale scopo passa attraverso un riepilogo degli interventi modificativi, applicabili alle successioni e alle donazioni a partire dal 1° gennaio 2025.
Il decreto delegato interviene, in primis, sull’articolo 1 del TUS, relativo all’oggetto dell’imposta sulle successioni e donazioni, ricomprendendovi, oltre ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte o per donazione, i trasferimenti di beni e diritti "a titolo gratuito" (in luogo della locuzione "altra liberalità tra vivi", adottata nella precedente formulazione), nonché quelli "derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione". Il successivo comma 4 dell’articolo 1 del TUS dispone che l’imposta non si applica alle liberalità d’uso (di cui all’articolo 7706, c.2 del codice civile), come già previsto per le spese non soggette a collazione e per le donazioni di modico valore di cui agli articoli 7427 e 7838 del codice civile.
Riguardo l’ufficio competente per l’applicazione dell’imposta di successione, viene ora stabilito che è competente per l’applicazione dell’imposta:
Tra le maggiori novità introdotte dal D.lgs. n. 139/2024 si rileva l’applicazione all’imposta sulle successioni del principio di autoliquidazione. Quest’ultimo sostituisce il principio in virtù del quale l’imposta sulle successioni veniva liquidata dagli uffici finanziari. La nuova formulazione dell’articolo 27, comma 2 del TUS stabilisce che l’imposta «è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell’articolo 33, ed è nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’articolo 28, comma 6».
In particolare, (in base al comma 7 dell’articolo 27) deve considerarsi:
Al contempo, la definizione di “imposta suppletiva” è stata eliminata in ragione del fatto che, in base al nuovo sistema, l’imposta liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione avrà la medesima natura dell’imposta oggetto di correzione.
I soggetti obbligati al pagamento “autoliquidano” l’imposta in base alla dichiarazione di successione applicando i medesimi criteri utilizzati dagli uffici in forza della previgente formulazione. Per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione, autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al pagamento, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 2/E/2025, ha istituito il codice tributo “1539” da utilizzare mediante il modello F24.
Inoltre, l’ufficio, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell’imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. |
In sede di liquidazione, l’ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e dell’imposta e a escludere:
a) le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilità di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilità, nonché gli oneri non deducibili;
b) le passività e gli oneri esposti in dichiarazione che non risultano dai documenti allegati alla stessa;
c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione.
Qualora l’ufficio rilevi, in base alla dichiarazione, la debenza di una maggiore imposta principale, lo stesso notifica apposito “avviso di liquidazione” nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni. In tal caso, l’ufficio invita il contribuente a effettuare, entro il termine di 60 giorni, il pagamento:
Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 2/E/2025, ha istituito:
Come stabilito dall’articolo 38 del TUS, il contribuente può eseguire il pagamento dell’imposta autoliquidata nella misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di 90 gironi dalla presentazione della dichiarazione di successione e, per il rimanente importo, in un numero di 8 rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di 16 rate trimestrali, fornendo comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. Qualora il contribuente opti per il pagamento rateale, lo stesso è tenuto a utilizzare i codici istituiti con la risoluzione n. 2/E del 2025.
Resta fermo che, qualora nella dichiarazione di successione (nonché nella dichiarazione sostitutiva o integrativa) siano indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari e catastali. Per dette tasse, con la risoluzione n. 2/E/2025 è stato ridenominato il relativo codice tributo: “1532”, “Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali”.
Un’ ulteriore novità attiene all’introduzione nel corpo dell’articolo 48 del TUS, del nuovo 4-bis, il quale, in deroga al comma 4, stabilisce che le banche e gli altri intermediari finanziari, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, devono consentire lo svincolo delle attività cadute in successione, quando a richiederlo sia l’unico erede di età non superiore a 26 anni.
Tale requisito si intende soddisfatto anche nel caso in cui vi sia la presenza di altri chiamati all’eredità che, tuttavia, alla data di presentazione della suddetta richiesta, abbiano rinunciato all’eredità stessa. Per l’Agenzia delle Entrate, il requisito anagrafico sussiste qualora, alla data di presentazione dell’istanza all’istituto bancario, il richiedente non abbia ancora compiuto 26 anni o, al massimo, li abbia compiuti il giorno della richiesta stessa. Detta possibilità è consentita:
Il nuovo articolo 7 del TUS, inserisce nel Testo Unico le aliquote e le franchigie dell’imposta sulle successioni di cui all’articolo 2, comma 48, del D.L.n. 262 del 2006. Si rammenta che ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono applicate le seguenti aliquote e franchigie sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:
Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro. Con riferimento all’imposta di donazione, la novella normativa ha riportato nell’articolo 56 del TUS le stesse aliquote e franchigie originariamente stabilite dall’articolo 2, comma 49, del D.L. 262/2006.
Il decreto delegato modifica, inoltre, la disciplina stabilita dall’articolo 22, comma 2 del TUS in materia di deducibilità dei debiti contratti dal defunto. La norma prevede, nello specifico, che i debiti contratti dal defunto negli ultimi 6 mesi siano deducibili qualora i relativi importi siano stati impiegati nei seguenti modi:
In merito al punto 3) viene precisato che:
Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’articolo 20 del TUS, le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione.
Tra le novità introdotte dal decreto delegato vi è la modifica dell’articolo 56-bis del TUS concernente l’attività accertativa in relazione alle liberalità indirette. A seguito della modifica normativa, infatti, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti) può essere effettuato esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi.
Non è, quindi, più richiesta l’ulteriore condizione per la quale dette liberalità debbano aver determinato (sole o unitamente ad altre già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario) un incremento patrimoniale «superiore all’importo di 350 milioni di lire».
Il successivo comma 2 dell’articolo 56-bis stabilisce che, poi, alle liberalità indirette si applica l’aliquota dell’8% (identica a quella applicata anche prima del Dlgs.139/2024), per la parte eccedente l’eventuale franchigia di cui all’art.56 del TUS. La norma prevede, poi, che la registrazione delle liberalità indirette possa avvenire anche volontariamente; in tal caso, si applica l’imposta tenendo in considerazione sia le aliquote, sia le eventuali franchigie previste.
La novella norma interviene anche sull’articolo 57, comma 1 del TUS prevedendo, ai soli fini delle franchigie, che il valore attualizzato delle donazioni, anteriormente effettuate dal donante a favore del donatario, sia sommato idealmente al valore delle quote spettanti o dei beni e diritti oggetto della donazione.
Articolo 57 del TUS |
«1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario è maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all’articolo 56, di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte di cui all’articolo 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell’articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data. 2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all’art. 26 del testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la sanzione amministrativa da una a due volte la maggiore imposta dovuta». |
Si evidenzia che tale orientamento era già stato dalla circolare n. 29/E/2023. Con tale documento di prassi è stato, inoltre, precisato che dal coacervo donativo vanno escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata. Con l’intervento in esame è stato, poi, espressamente abrogato l’articolo 8, comma 4 del TUS, disciplinante l’istituto del cd. “coacervo successorio”. Tale istituto era, tuttavia, da ritenersi già implicitamente abrogato.
L’articolo 9 del decreto delegato dispone il “coordinamento” e il “raccordo” tra la normativa precedente e le disposizioni introdotte dal decreto legislativo in commento.
Sono stati “abrogati,” in particolare, i commi da 47 a 52 dell’articolo 2 del D.L. 262/2006 convertito, il cui contenuto – concernente principalmente le aliquote e le franchigie applicabili – è stato riprodotto nell’ambito del TUS. Viene stabilito, quindi, che, ove gli atti normativi o regolamentari richiamino le disposizioni abrogate, qualunque riferimento alle stesse si intende rivolto alle corrispondenti disposizioni del TUS, come modificato dal decreto legislativo in commento.
L’articolo 9, comma 3, del decreto delegato prevede che le modifiche dallo stesso introdotte abbiano effetto, in via generale, per le successioni aperte e gli atti a titolo gratuito fatti a partire dal 1° gennaio 2025.
Si ricorda, invece, che la "Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali» allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte, ipotecaria e catastale" (di seguito TUIC), approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, di nuova introduzione, acquista efficacia a partire dal 1° gennaio 2025 con riferimento a tutte le richieste di servizi per operazioni catastali e ipotecarie presentate a decorrere da tale data, in forza del principio per cui il momento genetico del rapporto tributario coincide con la presentazione della richiesta del servizio (circolare n. 2/E/2025).
L’articolo 7 della L. n. 104 del 2024 ha introdotto nell’articolo 36 del TUS, il comma 5-bis, prevedendo un esonero dal regime di solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecaria e catastale, per i soggetti ivi espressamente indicati.
Tali soggetti, ancorché esclusi dall’ambito applicativo dell’imposta di successione e donazione, potevano comunque potenzialmente essere tenuti al pagamento della stessa, per via del meccanismo della coobbligazione solidale.
Trattasi, più specificamente, degli enti del Terzo settore di cui al D.lgs. n. 117/2017 che utilizzano i trasferimenti a titolo gratuito per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale – nonché di tutti i soggetti indicati nell’articolo 3 del TUS (tra i quali, ad esempio, gli enti pubblici, le fondazioni o le associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché le organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
L’articolo 4, comma 2, del D.lgs. n. 87/2024, da ultimo, modifica varie disposizioni in merito all’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, con una generale riduzione delle stesse.
In particolare, in forza delle modifiche:
• all’articolo 50, comma 1, del TUS, rubricato «Omissione della dichiarazione»:
• all’articolo 51 del TUS, rubricato «Infedeltà della dichiarazione»:
• all’articolo 53 del TUS, rubricato «Altre violazioni»:
Quadro Normativo |
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