Succhiotto E’ violenza sessuale

Pubblicato il 11 novembre 2016

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha sancito la natura di atto sessuale del c.d. “succhiotto”, dunque penalmente punibile.

E lo ha affermato, respingendo sul punto il ricorso di un imputato, accusato di violenza sessuale e lesioni aggravate nei confronti della ex amante.

Avverso la propria condanna, tra i vari motivi di ricorso, l’imputato censurava, per l’appunto, l’erronea qualificazione come violenza sessuale del succhiotto, che – aggiungeva – aveva praticato sul collo della donna senza alcuna intenzione diversa che non fosse quella di apporre un “marchio” visibile a chiunque fosse stato interessato ad una relazione con lei.

Atto intenso e prolungato Esprime carica erotica

A parere della Corte Suprema, nel c.d. succhiotto – definito nella lingua italiana come una specie di bacio che si dà succhiando prolungatamente la pelle e che lascia un segno livido -  appare senz'altro evidente la natura sessuale dell’atto, che non comporta un mero toccamento delle labbra con una parte del corpo, ma che esige un’attività prolungata sulla parte medesima.

Proprio per la sua durata ed intensità – conclude la Corte con sentenza n. 47265 – esprime esattamente quella carica erotica che il concedersi con piacere alla bocca altrui comporta. Una carica, tra l’altro, pienamente colta dallo stesso imputato, che ne fa strumento di una riaffermata (e malintesa) signoria sulla donna, mediante un simbolo (il livido lasciato sul collo) che vuole significare un’intimità sessuale esattamente percepibile e percepita come tale dai consociati.

 

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