Sui rapporti a termine spazio alle parti sociali

Pubblicato il 31 ottobre 2006

Di recente di Cassazione si è espressa con una serie di sentenze che riaffermano il principio di autonomia della contrattazione collettiva. Dalle pronunce dei Supremi giudici si desumono i seguenti principi di diritto:

 

- l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro può avvenire, oltre che nelle ipotesi di legge, anche nelle diverse ipotesi individuate nei contratti collettivi stipulati con i sindacati nazionali o locali;

- il rinvio della legge ai sindacati e alla contrattazione collettiva conferisce una sorta di “delega in bianco” a favore dei sindacati;

- ne consegue l’insidacabilità, da parte dell’autorità giudiziaria, delle ipotesi individuate dai contratti collettivi quali validi motivi per la stipulazione di contratti a termine;

- è legittimo individuare, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella determinata da “esigenze eccezionali alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali quale condizione per la trasformazione giuridica dell’Ente”;

- in questa ipotesi, data l’eccezionalità della situazione, non occorre che il datore di lavoro dimostri, per la legittimità di un contratto a termine, il nesso di causalità tra la singola assunzione a termine e le esigenze organizzative.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy